Formazione antiriciclaggio negli studi professionali: obblighi normativi e opportunità per il settore
23 Marzo 2026
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La disciplina antiriciclaggio applicabile ai professionisti trova il proprio fondamento nel D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, più volte modificato (in particolare dal D.Lgs. 90/2017 e dal D.Lgs. 125/2019) in attuazione delle Direttive (UE) 2015/849 e 2018/843.
Il sistema si basa su un modello di collaborazione attiva tra soggetti obbligati, autorità amministrative, organi investigativi e autorità giudiziaria, con l’obiettivo di prevenire l’ingresso nel circuito legale di risorse di origine criminale.
Grazie al contributo di professionisti della materia, già in passato E.BI.PRO. ha pubblicato due specifiche guide informative[1][2] per gli studi professionali, incentrate in particolare sulla importanza dell’adeguata verifica, della conservazione documentale e dell’organizzazione interna dello studio, principi, questi, che sono stati nel corso del tempo ulteriormente sviluppati e aggiornati.
Negli ultimi anni, infatti, l’impianto normativo generale è stato ammodernato, sia per effetto delle Regole Tecniche adottate dagli Ordini professionali (vincolanti per gli iscritti), sia per l’entrata in vigore dei nuovi indicatori di anomalia UIF (Provvedimento 12 maggio 2023, efficaci dal 1° gennaio 2024), sia per l’approvazione del nuovo pacchetto europeo antiriciclaggio (c.d. AML Package), che comprende il Regolamento (UE) 2024/1624 (AMLR), la Direttiva (UE) 2024/1640 (AML D6) e il Regolamento (UE) 2024/1620 istitutivo dell’Autorità europea AMLA.
Inquadramento generale della disciplina antiriciclaggio
La normativa antiriciclaggio costituisce uno dei principali strumenti di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, fondato su un modello di cooperazione attiva tra operatori economici e professionisti, autorità amministrative, organi investigativi e autorità giudiziaria. Le fonti della disciplina si articolano su più livelli: standard e linee guida internazionali (in ambito FATF/GAFI), legislazione europea (Direttive e, in prospettiva, Regolamenti direttamente applicabili) e normativa nazionale, rappresentata in via principale dal D.Lgs. 231/2007 e dalle Regole Tecniche adottate dagli Ordini professionali
Il sistema si fonda su un approccio basato sul rischio (risk-based approach), che richiede al professionista non un controllo meramente formale, ma una valutazione concreta e proporzionata delle situazioni in cui opera, attraverso l’adeguata verifica della clientela, la conservazione dei dati, l’eventuale segnalazione di operazioni sospette e l’adozione di presìdi organizzativi interni.
In questo quadro, l’assetto organizzativo dello studio e la formazione del personale assumono una funzione centrale, poiché rappresentano le basi per una corretta applicazione degli obblighi normativi e per una gestione consapevole del rischio.
Il perimetro soggettivo e l’organizzazione dello studio
Alla luce del quadro normativo delineato e dell’approccio basato sul rischio che caratterizza la disciplina, il primo profilo da considerare riguarda l’individuazione dei soggetti obbligati e la corretta strutturazione dell’assetto organizzativo interno.
Sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio i professionisti iscritti in albi e collegi che svolgono attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2007, tra cui, a titolo esemplificativo, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, avvocati, notai, revisori legali, nei limiti delle prestazioni professionali che rientrano nell’ambito oggettivo della norma.
L’art. 16 del D.Lgs. 231/2007 impone ai soggetti obbligati di adottare procedure e presìdi proporzionati alla natura e dimensione dello studio, prevedendo espressamente – tra le misure organizzative – la formazione del personale.
Le Regole Tecniche degli Ordini[3] disciplinano, tra l’altro:
- l’autovalutazione del rischio dello studio;
- l’adeguata verifica della clientela;
- la conservazione dei dati;
- l’eventuale istituzione della funzione antiriciclaggio e la nomina del relativo responsabile negli studi strutturati.
Nei casi di studi associati o società tra professionisti di maggiori dimensioni, può rendersi necessaria l’introduzione formale della funzione antiriciclaggio e di un piano permanente di formazione, nonché lo svolgimento di verifiche periodiche interne, secondo quanto previsto dalle rispettive Regole Tecniche.
La formazione come obbligo organizzativo permanente
L’art. 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2007 stabilisce che i soggetti obbligati adottano misure idonee a rendere note al personale le disposizioni del decreto e garantiscono programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione della normativa e al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
Senza entrare nel merito dei singoli profili tecnici, la formazione riguarda:
- il professionista titolare;
- i professionisti associati o soci;
- i dipendenti e collaboratori stabilmente inseriti nell’organizzazione dello studio.
Non è prevista una periodicità rigida definita dalla legge; tuttavia, la formazione deve essere continua, proporzionata al rischio e documentabile, anche in relazione:
– agli aggiornamenti delle Regole Tecniche;
– ai nuovi indicatori di anomalia UIF;
– all’aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi;
– alle evoluzioni della normativa europea.
In termini organizzativi, è opportuno che i contenuti formativi siano calibrati sui diversi ruoli interni: tutto il personale deve conoscere i fondamenti della disciplina e le procedure interne; la funzione o il responsabile antiriciclaggio deve possedere competenze più approfondite, anche con riferimento alla gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e agli obblighi di comunicazione.
La bilateralità come leva di qualità e sostenibilità
Nel settore degli studi professionali, la bilateralità rappresenta un supporto concreto all’ottemperanza degli obblighi normativi fin qui sintetizzati.
La realizzazione di corsi formativi passa anzitutto attraverso l’accreditamento al fondo paritetico interprofessionale di categoria Fondoprofessioni, organismo che garantisce la qualità dell’offerta formativa e coerenza con le esigenze del comparto (l’accreditamento dell’ente formatore e del singolo corso nel catalogo del Fondo costituisce un elemento di affidabilità per lo studio[4]). L’intervento in parola, è, infatti, attuato in stretta sinergia con Fondoprofessioni, che svolge il ruolo esclusivo di accreditamento dei cataloghi formativi: sono rimborsabili da E.BI.PRO. esclusivamente i corsi inseriti nei cataloghi accreditati presso Fondoprofessioni, purché il corso risulti inserito nel catalogo al momento dell’avvio del percorso formativo.
Successivamente, a supporto della sostenibilità economica dell’adempimento, interviene E.BI.PRO., l’ente bilaterale nazionale del settore, il quale riconosce un rimborso parziale delle spese sostenute per la formazione del datore di lavoro e dei dipendenti iscritti, secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento. La prestazione è riservata ai datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL Studi e Attività Professionali, risultano iscritti alla bilateralità di settore (E.BI.PRO. e CA.DI.PROF.) da almeno due mesi al momento della partecipazione al corso e sono in regola con i relativi versamenti contributivi.
Il rimborso ordinario è pari al 60% del costo sostenuto (IVA esclusa) per ciascun corso. Per gli studi che risultano in regola anche con l’adesione a Fondoprofessioni – comprovata mediante cassetto previdenziale con codice contributivo FPRO – il rimborso è incrementato fino al 100% del costo (IVA esclusa). La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione del corso, tramite procedura online nell’area riservata, allegando la documentazione prevista (fattura quietanzata, attestato di partecipazione, quietanze contributive, ed eventuale documentazione attestante l’adesione a Fondoprofessioni per il rimborso maggiorato).
L’importo massimo rimborsabile non può superare 500 euro per ciascuna richiesta. Ciascun datore di lavoro può presentare un massimo di tre richieste nell’arco dell’intera iscrizione a E.BI.PRO., intervallate da un periodo non inferiore a due anni.
La formazione antiriciclaggio si configura quindi come un obbligo organizzativo permanente, ma anche come un investimento in qualità, presidio del rischio e reputazione professionale. La bilateralità consente di affrontarlo in modo strutturato, qualificato e coerente con le specificità del settore degli studi professionali.
Note:
[1] E.BI.PRO., “Studi professionali: adempimenti antiriciclaggio”, Guida informativa, 8.
[2] E.BI.PRO., “Antiriciclaggio: le procedure per gli studi professionali”, Guida informativa, 13.
[3] Le Regole Tecniche sono le procedure adottate in attuazione del D.Lgs. 231/2007 di cui gli “organismi di autoregolamentazione” si devono dotare.
[4] I Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua operano nell’ambito della disciplina di cui all’art. 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni. L’accesso alle risorse avviene attraverso procedure formalizzate (avvisi pubblici, cataloghi accreditati o piani formativi aziendali), che prevedono criteri di ammissibilità, requisiti di accreditamento degli enti formatori, verifica della coerenza dei contenuti con i fabbisogni del settore, valutazione tecnico-economica dei progetti e controlli documentali e amministrativi. I percorsi sono soggetti a monitoraggio in itinere ed ex post, con obblighi di rendicontazione, tracciabilità delle spese e verifica della corretta erogazione delle attività formative. Tali meccanismi assicurano standard di qualità, trasparenza e utilizzo vincolato delle risorse destinate alla formazione continua dei lavoratori.
23 marzo 2026

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