Libri scolastici 26/27. Promemoria per l’estate

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La prestazione “Testi scolastici” riaccende i motori.

 

Come ogni anno, dal 1° settembre al 31 dicembre sarà di nuovo attiva la finestra temporale utile all’invio delle domande di rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di testi relativi all’anno scolastico 2026/2027.

 

Sulla falsa riga di quanto già diffuso sui “Centri estivi”[1], ricordiamo nel presente approfondimento alcune importanti informazioni presenti nelle nuove “Istruzioni in sintesi” della misura Libri di testo, al fine di consentire a tutti gli interessati di prepararsi e tenersi pronti a compilare correttamente la richiesta di rimborso del 2026.

 

Tutto quanto non espressamente trattato nel presente promemoria è consultabile sulla fonte regolamentare della garanzia “Libri di testo” disponibile al percorso: “Prestazioni” > “Per il lavoratore dipendente” > “Testi scolastici” del sito ebipro.it.

 

 


🆔 Chi sono i destinatari?

La garanzia può essere sfruttata dai lavoratori dipendenti di studi professionali iscritti al sistema E.BI.PRO./CA.DI.PROF., che abbiano maturato al momento della richiesta almeno sei mesi di anzianità contributiva bilaterale in modo continuativo e regolare (vedi art. 13 del CCNL Studi e Attività professionali). È fondamentale altresì che l’iscritto abbia il contratto di lavoro in forza e risulti quindi con copertura attiva alla data di inoltro della domanda di rimborso.

 

Il genitore iscritto può inviare una sola domanda di rimborso potendo cumulare nella stessa anche più figli da censire nell’apposita sezione del programma di compilazione telematica (primo step). In caso di genitori iscritti entrambi all’Ente, la domanda per il medesimo figlio potrà essere presentata solo da uno dei due genitori.

 

 


📚 Oggetto della prestazione

La misura ha ad oggetto le spese dei libri scolastici dei figli frequentanti le scuole secondarie di primo grado (o “scuole medie”) e le scuole secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti professionali, IeFP), di competenza dell’anno scolastico 2026/2027.

 

Si intendono validi ai fini del rimborso anche i testi acquistati in formato digitale. Sono invece escluse spese accessorie quali copertine, spese di spedizione e qualsiasi altro onere aggiuntivo al libro di testo prescritto dall’istituto di provenienza del figlio.

 

 


📎 Cosa allegare in base al Regolamento?

Il riferimento regolamentare, “Istruzioni in sintesi”, della prestazione in esame individua le seguenti tre categorie documentali da inserire nella domanda:

  1. Elenco dei libri di testo adottato per l’anno scolastico (spesso scaricabile dal sito web dello stesso istituto);
La lista delle adozioni fornite dal rivenditore non può intendersi sostitutiva dell’elenco ufficiale del plesso scolastico di appartenenza del figlio/a.

 

  1. Copia dell’ultima busta paga attestante la contribuzione all’Ente;

 

  1. Documenti fiscali di spesa intestati al genitore richiedente iscritto (o in alternativa al figlio/a per il quale viene presentata la domanda) e recanti in modo dettagliato il materiale comprato.
In caso di documentazione fiscale con descrizione generica (ad es. “libri di testo”, “testi scolastici”, “libri”, ecc…) o di documentazione fiscale indicante solamente l’importo complessivo della spesa sostenuta, il richiedente è tenuto a produrre documentazione integrativa di supporto alla piena corrispondenza tra quanto prescritto nell’elenco scolastico e quanto effettivamente comperato.

 

 


⚠️ Importanti raccomandazioni sui pagamenti

I pagamenti eseguiti da soggetti pagatori diversi dalle figure ammesse (anche se facenti parte del nucleo familiare) vengono esclusi dal rimborso.

Salvo per i libri acquisiti in comodato d’uso, le mere copie delle disposizioni di pagamento quali bonifici, ricevute del pos (pagobancomat), ecc…, non accompagnate dalle corrispondenti ricevute fiscali di spesa, non hanno alcuna validità ai fini del riconoscimento del contributo.

Quanto alle modalità di esborso, non sono ammessi strumenti che non rappresentano una riduzione netta di reddito per l’iscritto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, non sono ammesse transazioni con strumenti quali ticket, voucher, coupon, gift-card, benefit da piani di welfare aziendale, fringe benefits, carta acquisti prepagata, acquisti con punti tessera, acquisti con crediti accumulati o simili.

 

 

Note:

[1] Confronta “Centri estivi. Informazioni importanti per il 2026”, Newsletter di giugno 2026.

27 luglio 2026

 

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