Formazione scuola-lavoro e tirocini curriculari: il premio di E.BI.PRO.

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Avvicinare uno studente al mondo del lavoro significa offrirgli la possibilità di osservare come le conoscenze acquisite durante gli anni di scuola o università si traducano, nella pratica, in competenze professionali, organizzazione, responsabilità e capacità di affrontare problemi concreti.

 

In questo tipo di iniziativa gli studi professionali possono svolgere un ruolo particolarmente significativo. Studi legali, professioni economiche e del lavoro, studi e centri sanitari, professioni tecniche e attività non ordinistiche costituiscono ambienti nei quali i giovani possono entrare in contatto con competenze specialistiche e modelli organizzativi difficilmente conoscibili attraverso la sola formazione teorica.

 

Il valore di queste esperienze è riconosciuto anche dal CCNL per i dipendenti degli studi e delle attività professionali, che individua espressamente tra gli obiettivi della politica formativa del settore quello di promuovere, anche con il sostegno della bilateralità, esperienze di alternanza tra scuola, università e lavoro negli studi professionali, con la finalità di avvicinare i giovani al settore, favorire l’orientamento verso l’attività professionale e contribuire alla formazione dei futuri lavoratori degli studi.

 

L’attenzione della bilateralità di settore al raccordo tra formazione e mondo delle professioni non nasce oggi. Già nel 2017 l’Ente bilaterale, nella guida informativa “Giovani e contratti di lavoro”, realizzata in collaborazione con Wolters Kluwer Italia e affidata all’analisi di Pierluigi Rausei[1], dedicava specifico spazio ai rapporti formativi rivolti ai giovani. Alternanza scuola-lavoro e tirocinio venivano allora individuati come strumenti di inserimento capaci di creare una efficace relazione tra lo studio professionale e il giovane, favorendone un primo rapporto con il mercato del lavoro. Il quadro normativo è nel frattempo profondamente evoluto, ma resta riconoscibile la medesima idea di fondo: lo studio professionale non è soltanto il luogo nel quale lo studente trascorre un determinato numero di ore, bensì un soggetto che partecipa attivamente, insieme all’istituzione scolastica o universitaria, alla costruzione di un’esperienza preziosa.

 

In questa cornice si colloca la prestazione di E.BI.PRO. “Tirocinio/Alternanza scuola-lavoro”, destinata agli studi professionali che ospitano studenti nell’ambito di un tirocinio curriculare o di un percorso scolastico di Formazione scuola-lavoro, denominazione che dall’anno scolastico 2025/2026 ha sostituito quella di PCTO.

 

 


Dai PCTO alla Formazione scuola-lavoro

La Formazione scuola-lavoro non coincide necessariamente con un periodo trascorso integralmente all’interno di un’impresa o di uno studio professionale. Può comprendere differenti attività didattiche, orientative e laboratoriali. Quando il percorso prevede una presenza presso uno studio, tuttavia, lo studente ha la possibilità di confrontarsi direttamente con un ambiente professionale reale e con le competenze che lo caratterizzano. Resta fermo un principio essenziale: l’attività dello studente ha natura formativa e orientativa e non costituisce un rapporto di lavoro.

 

Per riprendere la definizione della dottrina più autorevole, i percorsi che coniugano la scuola al lavoro non devono intendersi come uno “strumento” bensì come un “metodo” «che si realizza attraverso dispositivi didattici e schemi giuridici diversi: apprendistato, tirocinio curriculare, tirocinio extracurriculare, laboratori, impresa formativa simulata, impresa didattica, cooperativa di transizione, praticantato»[2].

 

L’alternanza, nello specifico, si qualifica non per l’introdurre all’interno dei percorsi curriculari episodici momenti di “pratica”, funzionali al solo scopo di malleare la preparazione degli studenti sulla base dei fabbisogni del mercato del lavoro più vicino. In gioco è «la formazione integrale degli studenti, che nell’incontro con contesti reali e distinti dalle mura scolastiche hanno l’occasione per allenare e far emergere quelle competenze trasversali»[3] richiamate dalle riforme occorse dopo la nascita dell’istituto.

 

L’alternanza tra istruzione e contesti lavorativi ha, infatti, una storia normativa ormai consolidata.

 

Il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 di attuazione della legge-delega 28 marzo 2003, n. 53, ha per primo disciplinato l’alternanza scuola-lavoro come modalità formativa extra-scolastica realizzata su iniziativa del singolo studente sotto la responsabilità della propria istituzione educativa. I requisiti anagrafici minimi sanciti nel 2005 sono rimasti tuttora vigenti: è obbligatorio il compimento del quindicesimo anno di età per l’accesso ai percorsi di alternanza.

 

Con la legge 13 luglio 2015, n. 107, l’alternanza è divenuta una componente strutturale dell’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado. Nell’ambito della riorganizzazione delle funzioni delle Camere di Commercio – che ha previsto il coinvolgimento del sistema camerale nella tematica dell’orientamento al lavoro e alle professioni – è stato istituito con la Legge 107/2015 e reso operativo nel 2016 il Registro Nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, piattaforma informatica gratuita avente lo scopo di favorire l’incontro tra scuole superiori e imprese disponibili.

 

Successivamente la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto la denominazione di “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” – PCTO – stabilendo per il solo triennio conclusivo il monte orario minimo complessivo di 90 ore per i licei, 150 ore per gli istituti tecnici e 210 ore per gli istituti professionali.

 

A partire dall’anno scolastico 2024/2025, unitamente ai test Invalsi, l’alternanza costituisce ufficialmente un requisito d’ammissione agli esami di maturità[4] nel rispetto del monte ore già citato.

 

Dal 2025 è intervenuta un’ulteriore modifica terminologica. Il D.L. 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, ha disposto che, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, i PCTO siano ridenominati “Formazione scuola-lavoro”, lasciando espressamente fermi gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative già previsti dalla normativa.

 

Le Linee guida adottate con D.M. 4 settembre 2019, n. 774, originariamente riferite ai PCTO, continuano a essere un importante riferimento per la progettazione e la gestione dei percorsi. La perdurante rilevanza delle Linee guida del 2019 è confermata anche dal D.M. 8 luglio 2025, n. 133, relativo al monitoraggio qualitativo dei percorsi, che le richiama espressamente nel quadro normativo di riferimento. La ridenominazione in “Formazione scuola-lavoro” non ha quindi modificato gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative dell’istituto.

 

 


Il tirocinio curriculare universitario

Una funzione analoga di raccordo tra formazione e professione è svolta dal tirocinio curriculare universitario.

 

Si tratta di un’esperienza inserita nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici sulla base di disposizioni regolamentari, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, ma quella di affinare il processo di apprendimento con una modalità di “alternanza” (ML, nota n. 4746/2007; circ. n. 24/2011)[5] e, ove previsto, al conseguimento di cfu.

 

Il quadro normativo generale trova riferimento nell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nel D.M. 25 marzo 1998, n. 142, ai quali si affiancano la disciplina dell’autonomia universitaria e i regolamenti adottati dai singoli atenei.

 

Anche in questo caso il tirocinio non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro. Ciò che caratterizza il tirocinio curriculare è precisamente la sua continuità con il percorso di istruzione terziaria seguito dal tirocinante.

 

 


Tirocinio curriculare ed extracurriculare: due istituti diversi

È importante distinguere il tirocinio curriculare dal tirocinio extracurriculare, anche ai fini della prestazione E.BI.PRO. Il Regolamento dell’Ente contempla unicamente il tirocinio curriculare universitario.

 

Il tirocinio curriculare – si ripete – riguarda un soggetto inserito in un percorso formale di istruzione o formazione ed è di norma promosso da un’università nell’ambito dell’offerta didattica. La disciplina operativa è quindi strettamente collegata alle regole dall’ateneo di provenienza.

 

Il tirocinio extracurriculare, invece, si svolge al di fuori di un percorso di studi ed è finalizzato prevalentemente all’orientamento, all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro. La relativa disciplina è di competenza delle Regioni e delle Province autonome, sulla base degli standard nazionali e delle linee guida concordate in Conferenza Stato-Regioni. Per tali tirocini sono inoltre previste le comunicazioni obbligatorie Unilav e il legislatore è intervenuto a più riprese per il contrasto agli utilizzi impropri ed elusivi degli stessi.

 

 


Convenzione, progetto formativo e organizzazione del percorso

L’ingresso dello studente nello studio professionale presuppone una collaborazione formalizzata tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante.

 

Nel tirocinio curriculare universitario è normalmente prevista una convenzione tra università e studio professionale, alla quale si accompagna un progetto formativo individuale che definisce obiettivi, attività, durata, orari, sede, figure di riferimento e coperture assicurative. Una struttura analoga caratterizza i percorsi di Formazione scuola-lavoro: scuola e impresa/professionista ospitante concordano contenuti e modalità dell’esperienza, individuando le attività compatibili con il percorso dello studente e con gli obiettivi educativi stabiliti dall’istituzione scolastica. Non si tratta, dunque, di un semplice periodo di presenza nello studio in quanto le attività affidate allo studente devono essere coerenti con il piano di studi e devono consentire un’effettiva esperienza di apprendimento.

 

 


Salute e sicurezza nello studio professionale

Particolare attenzione deve essere posta alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Lo studente impegnato in attività presso una struttura ospitante gode delle tutele previste dal D.Lgs. n. 81/2008 secondo le condizioni stabilite dalla normativa e il percorso deve essere organizzato tenendo conto dei rischi effettivamente connessi alle attività concretamente svolte.

 

Le Linee guida ministeriali attribuiscono alla scuola un ruolo di verifica preventiva dell’idoneità della struttura e distinguono la formazione generale da quella specifica connessa ai rischi presenti nel luogo ospitante. Per la disciplina della formazione in materia di sicurezza occorre oggi fare riferimento anche al nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

 

Il quadro delle tutele è stato inoltre progressivamente rafforzato. Dal 2023, viene introdotto all’art. 1 della legge n. 145/2018 il comma 784-quater il quale prevede per le imprese iscritte nel Registro nazionale per l’alternanza l’integrazione del DVR con una specifica sezione dedicata alle misure di prevenzione e ai dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti. Dal 2025[6], infine, le convenzioni stipulate tra istituzioni scolastiche e imprese ospitanti non possono prevedere l’adibizione degli studenti a lavorazioni classificate ad elevato rischio nel DVR dell’impresa ospitante.

 

 


Coperture assicurative, presenze, documentazione e riservatezza

Lo studente deve essere coperto contro gli infortuni e per le responsabilità civile verso terzi secondo il regime applicabile al percorso. Per la Formazione scuola-lavoro è competenza della scuola la comunicazione della copertura INAIL in favore degli studenti e, a seguito delle modifiche introdotte nel 2025, comprende anche gli infortuni in itinere verificati nel tragitto tra l’abitazione (o altro domicilio) e il luogo in cui si svolge il percorso[7].

 

Lo svolgimento del percorso deve garantire una piena tracciabilità. Le concrete modalità di registrazione possono dipendere dal soggetto promotore e dal percorso attivato: foglio firme, registro delle presenze, diario delle attività o attestazione conclusiva consentono di verificare la partecipazione dello studente e il monte ore effettivamente svolto.

 

Negli studi professionali deve inoltre essere prestata molta cautela alla riservatezza. Pratiche giudiziarie, dati sanitari, documentazione fiscale, informazioni economiche, elaborati progettuali e altre informazioni professionali possono essere assoggettati a specifici obblighi di segretezza o protezione. L’accesso dello studente alle informazioni deve pertanto essere limitato a quanto necessario per le attività formative assegnate e organizzato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e degli eventuali obblighi deontologici propri della professione.

 

 


Un primo contatto con il mondo delle libere professioni

Un percorso svolto all’interno di uno studio presenta una caratteristica difficilmente riproducibile attraverso la sola didattica: consente di osservare direttamente la relazione tra competenza specialistica, rapporti umani, organizzazione e responsabilità professionale.

 

Uno studente interessato all’area giuridica può comprendere come si analizza un caso, come viene organizzata una pratica o come si svolge l’attività di relazione con clienti, uffici e istituzioni. Chi proviene da disciplina economica può osservare i processi amministrativi, contabili, fiscali e di consulenza del lavoro; nell’area tecnica può confrontarsi con progettazione, rilievi, strumenti e procedure; chi si sente più propenso all’ambito sanitario può conoscere l’organizzazione dello studio medico, dentistico o veterinario e apprendere, nel rispetto delle necessarie tutele, le modalità attraverso le quali si articola il rapporto con il paziente. Accanto alle professioni ordinistiche esiste poi un ampio universo di attività professionali non regolamentate in ordini o collegi: consulenza aziendale, comunicazione, risorse umane, servizi informatici e digitali e le numerose professionalità emergenti.

 

Peraltro, in un contesto macroeconomico nel quale le imprese e professionisti segnalano costante difficoltà[8] nel reperire competenze adeguate, aprire gli studi agli studenti significa anche intervenire a monte del problema: far conoscere le professioni, mostrare quali capacità richiedano e contribuire a ridurre il mismatch.

 

L’utilità è quindi reciproca. Il giovane acquisisce una rappresentazione più concreta delle professioni e può effettuare scelte di vita più consapevoli; il professionista contribuisce alla diffusione della cultura professionale e può entrare in contatto con studenti che, una volta completato il percorso di studi, potranno costituire una nuova generazione di colleghi o collaboratori qualificati.

 

È la stessa contrattazione collettiva nazionale a riconoscere espressamente questa prospettiva: l’avvicinamento dei giovani al mondo libero-professionale rappresenta un obiettivo strategico irrinunciabile per il futuro del comparto.  Le sigle datoriali e sindacali firmatarie del CCNL degli Studi Professionali affidano alla bilateralità di settore[9] il compito di premiare tutte quelle organizzazioni che intendano perseguire tale prospettiva.

 

 


L’incentivo di E.BI.PRO.

La prestazione “Tirocinio/Alternanza scuola-lavoro” traduce questa missione in un sostegno economico concreto.

 

E.BI.PRO. sostiene gli studi che abbiano ospitato uno studente nell’ambito di un tirocinio curriculare universitario o di un percorso scolastico rientrante nell’istituto oggi denominato Formazione scuola-lavoro.

 

La prestazione è disciplinata dal relativo Regolamento che fissa le condizioni e la documentazione necessaria per l’accesso. Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro già in regola con i versamenti alla bilateralità di settore (CA.DI.PROF. ed E.BI.PRO.) e con almeno sei mesi continuativi di anzianità contributiva al momento della richiesta. Ciascun professionista può richiedere il contributo per un massimo di quattro diversi studenti o tirocinanti nel corso della propria iscrizione al sistema bilaterale.

 

La domanda può essere presentata esclusivamente dopo la conclusione dell’intero percorso formativo ed entro dodici mesi dalla stessa, attraverso la piattaforma “Area Riservata”. Alla domanda devono essere allegati la Convenzione con l’istituzione scolastica o universitaria, il Patto formativo individuale dello studente, il Foglio firme e/o Attestato di fine tirocinio, la Dichiarazione di impegno fornita dall’Ente per la devoluzione della somma spettante al giovane e, qualora ricorra il caso, la documentazione attestante la disabilità dello studente.

 

In caso di esito positivo dell’istruttoria nel rispetto delle disposizioni procedurali, il professionista è chiamato a emettere una fattura indicando nell’oggetto il “Contributo attività di tutoraggio alternanza/tirocinio”, il codice fiscale dello studente e gli altri dati di intestazione elencati dal Regolamento della misura.

 

Al termine della valutazione dell’ultimo documento, l’intervento ordinario di E.BI.PRO. sarà pari a 1.000 euro imponibili, dei quali 250 euro andranno destinati allo studente o tirocinante mediante l’acquisto di materiale didattico e/o strumenti di lavoro. In presenza di disabilità certificata dello studente, il contributo viene elevato a 1.200 euro, dei quali 350 euro devono essere destinati al giovane con le medesime modalità.

 

 

 

 

Note:                                                                                                                    

[1] Dirigente dell’INL e acuto esperto di diritto del lavoro.

[2] Sacconi Maurizio (a cura di), Il modo di Biagi. Dizionario della modernità del lavoro, pag. 10, Adapt University Press, 2022.

[3] Colombo Matteo, “L’alternanza cambia (ancora) nome? A proposito delle recenti dichiarazioni del Ministro Valditara sul futuro dei PCTO”, Bollettino ADAPT, n. 11, 17/03/2025.

[4] A rendere obbligatori i percorsi è stato uno dei decreti attuativi della cosiddetta “Buona Scuola” (ex comma 3, art. 14, del D.Lgs. 62 del 2017) emanato solo nel 2024 con il Decreto Interministeriale n. 226/2024. Cfr. Tucci Claudio, Il Sole 24 Ore, “L’alternanza scuola-lavoro diventa requisito per l’esame di maturità”, 28/11/2024.

[5] AA.VV., Lavoro e Previdenza, Wolters Kluwer Italia, IPSOA In Pratica, 03/2026, pag. 507.

[6] Ai sensi del comma 2, art. 7, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198.

[7] Clicca qui per approfondire: Tutela scuola 2026: le istruzioni Inail.

[8] Secondo le più recenti rilevazioni del Progetto Excelsior di Unioncamere, la difficoltà di reperimento lamentata per la ricerca dei profili occupazionali richiesti si attesta a una media del 44,1% delle assunzioni programmate nel mese di settembre 2026.

[9] Vedi comma 6, art. 22, Titolo VI “Formazione”, del CCNL Studi e Attività professionali (rinnovo del 2024-2027).

22 settembre 2026

 

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