Familiari con accompagnamento, E.BI.PRO. integra l’indennità dell’INPS
23 Settembre 2025

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L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica erogata dall’INPS a favore dei soggetti mutilati o invalidi civili totali per i quali sia stata accertata «una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua» (comma 2, art. 1, L. 508/1988).
Come precisato dal Ministero della Sanità per atti quotidiani della vita sono da intendersi il complesso di azioni individuabili in alcuni atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale d’ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell’ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento tempo-spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione della televisione, guida dell’automobile per necessità quotidiane legate a funzioni vitali, ecc.
L’indennità viene corrisposta dall’INPS per 12 mensilità[1] a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile. Per il 2025 l’importo mensile del sussidio pubblico è di 542,02 euro normalmente accreditato sul conto corrente della persona beneficiaria.
I requisiti
Le informazioni che seguono sono estratte dalla pagina ufficiale dell’Indennità di accompagnamento sul sito web dell’INPS.
A differenza di altre prestazioni sociali, l’indennità di accompagnamento non impone limiti anagrafici o reddituali. Tuttavia, l’indennità economica è ammessa per chi rientra in una delle seguenti condizioni di disabilità:
- riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
- riconoscimento dell’impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
- riconoscimento dell’impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua.
Inoltre, i soggetti richiedenti devono essere in possesso della cittadinanza italiana, o detenere un regolare permesso di soggiorno di oltre un anno (per i cittadini extracomunitari) o essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza (per i cittadini comunitari), nonché avere una residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Per avviare l’iter di accertamento dello stato di disabilità civile è necessario richiedere al medico certificatore[2] il rilascio del certificato medico introduttivo che indichi l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi. Successivamente, ai fini del riconoscimento della provvidenza economica pubblica, il cittadino interessato dovrà allegare il certificato introduttivo alla domanda amministrativa da inoltrare all’INPS. Questo passaggio, a partire dal 1° gennaio 2025 e solo per i residenti (o domiciliati) in uno specifico elenco di province sperimentali, viene direttamente gestito dal medico certificatore.
Fermo restando i casi di non trasportabilità o di oggettivo impedimento, l’accertamento giuridico della diagnosi prospettata dal medico certificatore dovrà essere eseguito da una Commissione medico-legale:
- presso le Aziende Sanitarie Locali, integrate con un medico INPS;
- presso i Centri medico-legali dell’INPS, nelle regioni che hanno sottoscritto il protocollo per l’affidamento dell’accertamento sanitario all’INPS (cd. Convenzioni CIC).
Espletati i controlli, la Commissione redigerà il Verbale sanitario per il riconoscimento dell’Invalidità Civile e lo invierà all’interessato mediante raccomandata A/R o via PEC.
Che differenza c’è con la “Pensione di inabilità agli invalidi civili”?
La differenza risiede nella tipologia di destinatari dei due sussidi pubblici.
La pensione di invalidità (o pensione di inabilità) è un sostegno economico riservato ai soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), che si trovino in un documentato stato di bisogno economico (per il 2025, il limite di reddito personale annuo da non superare ai fini del riconoscimento dell’assegno pensionistico è pari a 19.772,50 euro). Inoltre, il beneficio è corrisposto unicamente agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 67 anni. Al superamento dei 67 anni di età anagrafica, la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale sostitutivo.
L’indennità di accompagnamento è invece un diverso aiuto economico, anch’esso per invalidi civili al 100%, slegato da vincoli anagrafici o di reddito e si basa sulla necessità di una assistenza continua per la non autosufficienza dell’individuo (incapacità di deambulare o compiere gli atti quotidiani) che andrà esplicitamente indicata nel verbale di accertamento medico-legale.
Entrambe le prestazioni sono comunque compatibili con l’attività lavorativa e sono tra loro cumulabili poiché, come specificato, poggiano su requisiti diversi.
Per i familiari, l’integrazione di E.BI.PRO. della indennità dell’INPS
A potenziamento del sostegno pubblico, i lavoratori dipendenti nel settore privato degli studi professionali con familiari[3] percettori dell’indennità di accompagnamento INPS poiché in possesso dei requisiti medico-legali di cui sopra, possono ricevere dall’ente bilaterale nazionale, E.BI.PRO., una integrazione della stessa pari a 500 euro lordi.
La misura può essere richiesta unicamente con l’intermediazione del datore di lavoro[4] e solo due volte nell’arco dell’intera iscrizione del dipendente alla bilateralità. In caso di due richieste per conto di uno stesso dipendente, queste potranno essere inviate anche consecutivamente ma in due domande separate contrassegnate da due distinti numeri di protocollo e, nel caso, potranno avere ad oggetto anche lo stesso familiare.
La somma erogabile di 500 euro è lorda e costituisce un trattamento economico di natura retributiva e integrativa, pertanto, deve essere anticipata in busta paga dovendo scontare le aliquote fiscali (IRPEF e addizionali) e previdenziali di legge. Sarà successivamente il datore di lavoro a chiedere il rimborso a E.BI.PRO. della somma anticipata, seguendo uno specifico iter procedurale fissato dal Regolamento della prestazione. L’importo di 500 euro lordi andrà inserito dal datore di lavoro del dipendente interessato nel primo cedolino utile ma solo dopo ufficiale autorizzazione di E.BI.PRO. (vedi terzo passaggio iter procedurale).
La somma da anticipare in busta paga, trattandosi di una voce retributiva occasionale, non concorre a maturare il rateo del TFR del dipendente (art. 2120 c.c.). L’importo, infine, transita in UniEmens sommato alla retribuzione lorda totale e nella stessa andrà esposto nella Certificazione Unica del lavoratore beneficiario.
Come condizioni generali per ricevere il sussidio di E.BI.PRO. è necessario che il dipendente abbia il rapporto di lavoro in forza, disciplinato dal CCNL Studi e Attività professionali, e abbia maturato un’anzianità minima di iscrizione e contribuzione alla bilateralità di sei mesi continuativi al momento di invio della domanda.
Un welfare integrato per la non autosufficienza, oltre l’Ente bilaterale
Così come per le altre garanzie, anche questo nuovo sostegno di E.BI.PRO. si abbina agli interventi di carattere medico-sanitario attivati dalla CA.DI.PROF., la cassa di assistenza sanitaria integrativa al SSN di settore, anch’essa finanziata con il contributo unico bilaterale di 29 euro[5].
In tema di non autosufficienza, la CA.DI.PROF. riconosce ai lavoratori dipendenti di studi professionali con familiari ai quali sia stata accertata una grave disabilità ai sensi della Legge 104/1992, il rimborso al 100% entro un massimale annuo di 1.200,00€ delle spese sostenute per:
- strumenti e/o prestazioni di assistenza specifica alla persona (quali carrozzina, badante, infermiera, rette di istituti di accoglienza, o similari);
- prestazioni mediche e/o presidi acquistati su prescrizione del medico curante (visite, analisi, farmaci, pannoloni, creme da decubito, presidi sanitari di supporto o similari, con esclusione delle spese odontoiatriche).
Le spese, che rientrano in almeno una delle suddette tipologie, sono rimborsabili se effettuate per conto dei familiari con disabilità grave appartenenti alla linea retta o collaterale di 1° grado (figlio/a, marito/moglie, padre/madre, fratello/sorella) del lavoratore dipendente iscritto e in regola con i contributi della bilateralità.
La misura della CA.DI.PROF. – denominata “Assistenza per familiare non autosufficiente con connotazione di gravità” – rientra nel più vasto piano di sostegni di natura sanitaria e sociosanitaria per la famiglia: il “Pacchetto Famiglia”. Per la conoscenza delle procedure, limiti e requisiti di accesso al servizio, si rinvia alla consultazione del sito web www.cadiprof.it.
Note:
[1] Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.
[2] La compilazione del certificato medico introduttivo è consentita a:
- medici di medicina generale;
- pediatri di libera scelta;
- specialisti ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- medici in quiescenza iscritti all’albo;
- liberi professionisti;
- medici in servizio presso strutture private accreditate;
- medici in servizio presso le Aziende Sanitarie Locali (ASL), le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare.
[3] Padre/madre, figlio/figlia, marito/moglie, fratello/sorella, parte dell’unione civile e/o parte della coppia di fatto come da attestazione dell’Ufficio Anagrafe del comune di residenza.
[4] Per intermediazione del datore di lavoro, si intende che il presentatore materiale della richiesta di accesso alla prestazione deve essere il datore di lavoro del dipendente interessato. Il professionista dovrà accedere al portale “Area Riservata” con le credenziali impostate in fase di prima registrazione del proprio profilo “Professionista DDL”; entrare nell’applicazione “Prestazioni Ebipro”; e avviare il processo di compilazione della domanda cliccando la funzione “Nuova richiesta”. In caso di smarrimento delle credenziali basterà effettuare il recupero delle stesse dalla pagina di ingresso all’Area Riservata. In caso, invece, di mancata prima registrazione all’Area Riservata, occorrerà creare il profilo “Professionista DDL” cliccando “REGISTRATI” dalla pagina di ingresso all’Area Riservata.
[5] Importo suddiviso in 27 euro a carico del datore di lavoro e 2 euro a carico del dipendente iscritto. Grazie alla contribuzione continua e regolare di 29 euro al mese, la lavoratrice o il lavoratore di studio professionale ha diritto alle prestazioni e servizi di welfare erogati sia da E.BI.PRO. sia da CA.DI.PROF.
23 settembre 2025
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