Gli enti bilaterali sono associazioni senza scopo di lucro ex. art. 36 del Codice Civile, istituite dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative in sede di contrattazione collettiva nazionale e territoriale, con il compito di erogare servizi e prestazioni in favore dei soggetti rientranti nella disciplina del contratto collettivo di appartenenza.
Un ente bilaterale è “bilaterale” perché la costituzione, amministrazione e gestione spetta pariteticamente ai rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e ai rappresentanti delle associazioni datoriali.
Oltre ad assicurare misure di assistenza mutualistica a ripartizione per gli iscritti, gli enti bilaterali ricoprono il ruolo, normativamente sancito, di sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro del proprio comparto.