Come disposto dal Regolamento Amministrativo, al verificarsi della cessazione/sospensione del rapporto di lavoro, il diritto alle prestazioni per i lavoratori si estingue nello stesso giorno in cui è intervenuta la cessazione/sospensione, mentre il relativo onere contributivo per il datore di lavoro cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza se la comunicazione è effettuata entro 15 giorni dall’avverarsi della causa di cessazione. Diversamente l’obbligo di versamento del contributo cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione.