Welfare per i figli: chi fa cosa?
28 Ottobre 2025
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Con questo approfondimento si intende fornire alle lavoratrici e lavoratori un orientamento rapido alle prestazioni per le famiglie con figli gestite dal welfare bilaterale degli studi professionale, per riconoscere il corretto ente al quale rivolgersi in base al tipo di garanzia disponibile che si desidera sfruttare a seconda delle casistiche trattate.
Complice il costante monitoraggio delle parti sociali degli interventi pubblici, degli istituti giuridici e dei fabbisogni sociali dell’utenza, il welfare bilaterale degli studi professionali conta oggi un cospicuo elenco di garanzie e sussidi economici destinati alla copertura – sempre nel rispetto del principio mutualistico – di tante delle spese che gli iscritti genitori sostengono quotidianamente per i figli.
Si precisa sin d’ora che il presente approfondimento ha finalità esclusivamente divulgative. Eventuali richieste di informazioni o chiarimento su fattispecie non espressamente trattate nell’articolo, dovranno essere indirizzate agli enti competenti per la specifica garanzia, consultando i siti web o contattando gli uffici preposti di CA.DI.PROF. o di E.BI.PRO. tramite e-mail o centralino telefonico.
Approfondiamo ora le garanzie attivabili da ciascun ente le quali, si specifica, sono tra loro cumulabili nel rispetto dei parametri di rimborso regolamentari:
🕰️ Misure per la conciliazione vita-lavoro
Ai fini della promozione della conciliazione tra i carichi di cura familiari e i tempi di lavoro, gli enti bilaterali garantiscono in favore dei dipendenti iscritti importanti contributi spese e indennità; alcuni di questi sono richiedibili a CA.DI.PROF. o a E.BI.PRO. a seconda dell’età del figlio (il riferimento è alle prestazioni “Spese per frequenza di Asilo Nido” e “Centri estivi” rispettivamente gestite dalla Cassa e dall’Ente, le quali coprono due distinte fasi di vita del bambino: la prima dai 0-3 anni in età da nido d’infanzia e la seconda dai 3 anni compiuti in su).
Spese per frequenza di Asilo Nido
(Garanzia gestita da CA.DI.PROF., “Pacchetto Famiglia”)
CA.DI.PROF. eroga il rimborso delle spese sostenute dagli iscritti per la frequenza all’asilo nido dei figli in età compresa tra i 0 e i 3 anni. Eccezionalmente, rientrano nella garanzia “Spese per frequenza di Asilo Nido” anche i bambini i quali, pur avendo già compiuto tre anni di età, stiano ancora concludendo il nido d’infanzia. Inoltre, la CA.DI.PROF. considera ammissibili anche particolari servizi quali ludoteche, baby parking, sezioni primavera e il centro estivo riservato ai bambini di età inferiore ai tre anni (spesso curato dallo stesso asilo nido di appartenenza del bambino).
Principali parametri della garanzia:
- Destinatari: iscritto madre e/o[1] padre di un bambino di età inferiore ai tre anni o che eventualmente stia concludendo l’asilo nido;
- Entità del beneficio: il 20% delle spese di iscrizione e frequenza all’asilo nido entro un ammontare massimo di rimborso di euro 600,00 (elevato ad euro 800,00 nel caso di figli portatori di handicap ex legge 104/92);
- Richiesta del beneficio: la garanzia è fruibile una volta per anno scolastico (o “anno educativo”) fino a un massimo di due anni scolastici.
NB: ai fini della validazione a sistema dei familiari, il bambino o la bambina devono essere censiti dal genitore iscritto nell’apposita applicazione dell’Area Riservata “Anagrafiche Dipendente e Familiari” scheda “Anagrafiche Familiari”, prima dell’invio della domanda di rimborso.
(Garanzia gestita da E.BI.PRO.)
E.BI.PRO. rimborsa le spese sostenute dai lavoratori per l’iscrizione e frequenza ai centri estivi dei figli di età superiore ai tre anni compiuti o che eventualmente abbiano concluso l’asilo nido e siano comunque in età da poter essere almeno ammessi alla scuola materna (o “scuola dell’infanzia”)[2]. Il contributo è richiedibile una volta l’anno, potendo cumulare nella domanda anche più figli.
Nell’edizione 2025 della garanzia è riconosciuto il rimborso del 30% della spesa fino a un massimo erogabile di 300 euro. Nella garanzia viene accolta ogni tipologia di centro estivo (comunale, privato, parrocchia, ecc…), con esclusione delle spese relative all’alloggio/pernotto, trasporto, ritiri sportivi e ogni extra non rientrante nell’ordinaria attività socio-ricreativa del centro estivo come, ad esempio, il rimborso per la frequenza di corsi sportivi (lezioni di nuoto, di tennis, partecipazione a gare/tornei/saggi, ecc..) o di lingua.
Principali parametri della garanzia:
- Destinatari: iscritto madre o padre di un bambino di età superiore ai tre anni compiuti o che eventualmente abbia concluso l’asilo nido;
- Entità del beneficio: il 30% delle spese di iscrizione e frequenza al centro estivo entro un ammontare massimo di 300 euro;
- Richiesta del beneficio: la garanzia è fruibile tramite Area Riservata una volta l’anno entro apposita finestra temporale assegnata dal Regolamento di pertinenza.
(Garanzia gestita da E.BI.PRO.)
E.BI.PRO. eroga, per il tramite del datore di lavoro, al lavoratore iscritto padre o all’iscritto madre/padre sola/solo una indennità economica aggiuntiva al trattamento pubblico per i periodi di congedo parentale fruiti secondo la disciplina del Titolo XX “Tutela della maternità e della paternità” del CCNL Studi e Attività Professionali.
Come ricordato nell’approfondimento Padri e genitori soli, più forza al Congedo Parentale, il congedo parentale è un periodo di sospensione facoltativa del rapporto di lavoro concesso ai genitori per la cura dei bisogni vitali, affettivi e relazionali del bambino, da poter sfruttare solo a conclusione della fruizione dei congedi obbligatori di maternità e paternità.
Principali parametri della garanzia:
- Destinatari: iscritto padre o genitore solo (unica/o affidataria/o, vedova/o) di un bambino di età inferiore ai tre anni. La domanda andrà compilata e inviata dal datore di lavoro del dipendente interessato per l’applicazione delle trattenute fiscali e contributive dell’importo riconosciuto;
- Entità del beneficio: 100 euro lordi per ogni settimana di congedo parentale fruito fino a un massimo di 12 settimane, oppure 20 euro lordi per ogni giorno di congedo parentale fruito fino a un massimo di 60 giorni;
- Richiesta del beneficio: il datore di lavoro deve presentare una sola domanda tramite Area Riservata, cumulando nella stessa i cedolini paga indicanti i congedi fruiti (anche non continuativi) fino ad un massimo di 12 settimane. Il datore di lavoro può presentare la busta paga (quarto passaggio iter procedurale), indicante la somma anticipata in un’unica soluzione così come autorizzata da E.BI.PRO., entro e non oltre 3 (tre) mesi dall’anticipo avvenuto con la stessa.
(Garanzia gestita da E.BI.PRO.)
Lo smart working[3] e il telelavoro[4] rappresentano oggi due strumenti fondamentali nell’evoluzione dei modelli organizzativi, in quanto modalità di svolgimento dell’attività lavorativa capaci di favorire un migliore equilibrio tra vita privata e impegni professionali. Lo stesso Legislatore ha identificato il lavoro agile come un mezzo decisivo per la conciliazione dei tempi di vita e di cura, prevedendone la priorità di accesso per i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta e che abbiano figli fino a 12 anni di età, o senza limiti di età in presenza di figli in condizioni di disabilità[5].
In coerenza con tali principi, E.BI.PRO. sostiene indirettamente la diffusione del lavoro agile rimborsando i datori di lavoro per l’acquisto di dispositivi hardware necessari all’avvio dell’attività dei dipendenti in modalità smart working o telelavoro. Ciascun datore può ottenere il contributo per un massimo di tre diversi dipendenti, presentando tre distinte domande di rimborso nell’arco della propria iscrizione al sistema bilaterale. Il rimborso, da intendersi una tantum, può essere riconosciuto una sola volta per ciascun lavoratore.
I dispositivi informatici ammessi al rimborso sono:
- PC fissi, PC portatili/Notebook, Tablet;
- Stampanti;
- Mouse;
- Tastiere;
- Webcam;
- Cuffie.
NB: è concesso il rimborso di un solo elemento per ciascuna delle sei categorie elencate fino a concorrenza del massimale.
Principali parametri della garanzia
- Destinatari: il rimborso è disposto in favore del datore di lavoro a seguito di documentabile acquisto dello strumento;
- Entità del beneficio: il 100% della spesa (iva esclusa) fino a 300 euro di massimale per dipendente;
- Richiesta del beneficio: la domanda può essere presentata ad E.BI.PRO. tramite Area Riservata, entro 60 giorni dall’acquisto degli strumenti e dalla data di inizio del lavoro agile presente nell’accordo individuale tra le parti. In caso di più nominativi in lavoro agile, andranno compilate distinte domande telematiche di rimborso contrassegnate dai rispettivi numeri di protocollo.
📚 Misure per l’istruzione scolastica
In favore dei lavoratori iscritti genitori di figli frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado, è previsto da parte dell’ente E.BI.PRO. un contributo per le spese dei libri di testo. In caso di genitori entrambi iscritti al sistema bilaterale sarà consentito per il medesimo figlio l’invio di una sola domanda per la garanzia scelta.
(Garanzia gestita da E.BI.PRO.)
E.BI.PRO. rimborsa le spese sostenute dai lavoratori per l’acquisto di libri scolastici (anche usati o in formato digitale) per i figli frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo/secondo grado. Il contributo è richiedibile una volta l’anno, potendo cumulare nella domanda anche più figli. Nell’edizione 2025 della garanzia è riconosciuto il rimborso del 30% della spesa fino a un massimo erogabile di 300 euro.
Principali parametri della garanzia:
- Destinatari: iscritto madre o padre di figlio/a frequentante la scuola primaria o secondaria di primo/secondo grado;
- Entità del beneficio: il 30% delle spese documentabili per l’acquisto dei libri di testo adottati dalla classe della scuola di appartenenza del minore entro un ammontare massimo di 300 euro;
- Richiesta del beneficio: la garanzia è fruibile tramite Area Riservata una volta l’anno entro apposita finestra temporale assegnata dal Regolamento di pertinenza.
NB: sono escluse dal computo della spesa rimborsabile le copertine, le spese di spedizione e qualunque altro onere accessorio rispetto all’acquisto dei testi adottati dalla classe della scuola di appartenenza del minore.
🏥 Misure per l’assistenza sanitaria e sociale
Parallelamente alle garanzie fin qui menzionate, i lavoratori iscritti possono beneficiare del “credito” annuo messo a disposizione dalla CA.DI.PROF. a valere sui fondi stanziati nel “Pacchetto Famiglia” e nel progetto “Prestazioni Odontoiatriche”, per l’acquisto di farmaci, prodotti alimentari, presidi sanitari e prestazioni medico-odontoiatriche eventualmente prescritte dal pediatra del bambino.
È importante evidenziare come il diritto alle prestazioni del familiare, quindi del figlio o della figlia, decorra dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il dipendente iscritto effettua il censimento dello stesso nell’apposita applicazione dell’Area Riservata (“Anagrafiche Dipendente e Familiari”, scheda “Anagrafiche Familiari”). La copertura del figlio cessa con la data di cessazione del rapporto di lavoro del genitore.
Riassumiamo di seguito alcune delle principali garanzie della CA.DI.PROF. per la cura e assistenza medica dei figli in età pediatrica, ribadendo che ogni ulteriore informazione è agevolmente ricavabile nelle sezioni dedicate del sito cadiprof.it:
| Pacchetto | Nome garanzia | Età del figlio/a | Massimale rimborsabile (per figlio/a) | Spese ammissibili |
|---|---|---|---|---|
| Pacchetto Famiglia | Spese di assistenza pediatrica nel 1° anno | 0-12 mesi | € 250 una tantum |
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| Spese di assistenza pediatrica (1-2 anni) | 1-3 anni non compiuti | € 250 complessivi per i due anni |
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| Spese pediatriche figli dai 3 ai 14 anni (non compiuti) | 3-14 anni non compiuti | € 60 l’anno |
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| Rimborso Lenti da vista per iscritto e figli 0-18 (dal 1.1.2025) | 0-18 anni non compiuti | 40% della spesa entro un massimale annuo di € 90 (+ extra massimale GrandVision e Salmoiraghi&Viganò) |
Lenti da vista per difetti visivi prescritte dal medico oculista da non più di un anno dall’acquisto (anche lenti a contatto correttive). | |
| Prestazioni Odontoiatriche | Visita dentistica e sigillature per figli (0-12 anni) – dal 1.1.2025 | 0-12 anni non compiuti | € 100 l’anno di massimale con i seguenti sotto limiti:
1. euro 40 per la visita; |
La Cassa, per il tramite del fondo FAS ANDI, rimborsa integralmente, previa valutazione medica e nel rispetto del massimale annuo, le spese sostenute per fatture emesse da professionisti/strutture sanitarie privati o per ticket emessi dal SSN. |
| Ortodonzia intercettiva per i figli (0-12 anni) – dal 1.1.2025 | 0-12 anni non compiuti | Per due anni in totale di trattamento: A. 100% spesa fino a 500 euro se l’odontoiatra è socio ANDI;B. 100% spesa fino a 300 euro se l’odontoiatra non è socio ANDI. |
La Cassa, per il tramite del fondo FAS ANDI, rimborsa le spese sostenute relativamente a trattamenti ortodontici per malocclusioni riportabili ai gradi 3, 4 e 5 dell’indice IOTN (Indice di Necessità di Trattamento Ortodontico). |
Un welfare che fa bene alla famiglia
Il welfare destinato ai figli rappresenta uno dei pilastri più concreti e strategici della bilateralità degli studi professionali. Le misure qui descritte non solo alleggeriscono i costi familiari dei lavoratori, ma contribuiscono a promuovere una reale conciliazione vita-lavoro, sostenendo le madri e i padri nella gestione dei tempi di cura e crescita dei figli.
Secondo gli ultimi dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali[9], oltre il 56% delle lavoratrici italiane individua proprio nelle politiche di conciliazione e nei servizi di welfare aziendale un fattore determinante per rimanere nel mercato del lavoro. Analogamente, le ricerche[6][7] Censis-Eudaimon del 2024 e Randstad Employer Brand Research[8] del 2025 evidenziano come i sistemi di welfare efficaci migliorino fino al +35% la retention e fino al +40% l’engagement dei dipendenti, soprattutto nelle organizzazioni di piccole dimensioni.
In tale quadro, gli interventi di E.BI.PRO. e CA.DI.PROF. dimostrano come il welfare bilaterale costruito e diffuso nel solco di una collaborazione sinergica tracciata dalle parti sociali, costituisca un fattore chiave per la competitività, la coesione sociale e la genitorialità.
- Come si evince dalla Guida “Pacchetto Famiglia” alla voce “Spese per frequenza di Asilo Nido”, la somma massima a disposizione per garanzia «si intende erogabile per familiare ed evento. Nel caso di richiesta da parte di più dipendenti iscritti per il medesmi familiare, tale somma sarà riconosciuta solo fino alla concorrenza del massimale disponibile per l’evento».
- Pur non essendo obbligatorio «possono iscriversi alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Su richiesta delle famiglie possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia anche le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno successivo (anticipatari)».
Tratto dal sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito www.mim.gov.it al seguente percorso: Home > Argomenti e Servizi > Scuola > Il sistema di istruzione > Percorsi di studio e formazione > Scuola dell’infanzia. - Lo “smart working” o lavoro agile è stato introdotto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 82, rubricata come “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. L’art. 18 definisce lo smart working come «[…] una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva».
- A differenza dello “smart working” il “telelavoro” non è disciplinato legislativamente salvo per il pubblico impiego. Nel settore privato, la dottrina rintraccia nell’Accordo interconfederale del 9 giugno 2004, di recepimento dell’Accordo quadro europeo del 16 luglio 2002, l’unico riferimento normativo del “telelavoro” (tale tipologia di lavoro fu già richiamata più volte dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, dalla Legge 12.11.2011, n. 183 e dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80).
- Cfr. comma 3-bis, art. 18, L. 81/2017.
- Censis – Eudaimon, 7° Rapporto “Il welfare aziendale e la sfida dei nuovi valori del lavoro”, 21 febbraio 2024, disponibile su www.censis.it.
- Censis – Eudaimon, 8° Rapporto “Lavoro, aziende e benessere dei lavoratori: un’epoca nuova”, dicembre 2024, disponibile su www.censis.it.
- Randstad Italia, Employer Brand Research 2025: cosa cercano i lavoratori in Italia, Randstad, 2025, consultabile su www.randstad.it.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Relazione al Parlamento ex art. 20 D.Lgs. n. 198/2006 – Parità e pari opportunità tra uomo e donna nel lavoro, giugno 2025, disponibile su www.lavoro.gov.it.
28 ottobre 2025

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