Chiarimenti sulla nomina del RLST da parte dell’Ente Bilaterale Nazionale per gli studi professionali.

L’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali (EBIPRO) allo stato attuale non può procedere alla nomina della figura del Rappresentante per la sicurezza territoriale o di comparto (RLST) poiché non sono ancora costituiti gli sportelli territoriali della bilateralità.

 

Il disposto normativo

 

L’art. 47, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nell’ambito della rappresentanza dei lavoratori nel processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, dispone che nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori debba essere individuata la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) eletta direttamente dai dipendenti oppure designata per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo le modalità indicate nel contratto collettivo di primo e/o di secondo livello applicato.

Anche nelle realtà di più grandi dimensioni, prive di rappresentanze sindacali aziendali, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere eletto internamente da tutti i lavoratori in forza secondo le modalità prevista dalla contrattazione collettiva.

In difetto di accordi collettivi provvederà alla composizione delle procedure di elezione un decreto ministeriale, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore.

 

La normativa precisa che, qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4 di cui all’art. 47 ovvero in caso di assenza di almeno un candidato, le funzioni di RLS dovranno essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) la cui designazione in favore dell’azienda è competenza spettante agli organismi paritetici territoriali (OPT) costituiti in sede di contrattazione collettiva di secondo livello.

Gli Enti bilaterali invieranno il nominativo del RLST previa ricezione del verbale di mancata nomina aziendale.

 

In assenza degli organismi bilaterali, l’art. 48, comma 2 del TU prevede che questi possano essere sostituiti dal Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali e alla pariteticità presso l’INAIL al momento non ancora costituito.

Il Fondo opererà a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello.

Con il supporto di un professionista intermediario, il datore di lavoro dovrà partecipare alla costituzione del Fondo di cui all’art. 52 del d.lgs. 81/2008 corrispondendo un contributo pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda.

 

Le regole del CCNL Studi Professionali in materia di RLS e RLST

 

Nel comparto degli studi professionali, il Contratto Collettivo Nazionale chiarisce che la tutela della salute e della sicurezza va intesa e rivolta non solo nei confronti dei dipendenti degli studi professionali, ma anche dei collaboratori e dei liberi professionisti, in coerenza con il più esteso ambito di applicazione soggettivo del D.lgs. n. 81/2008 e in particolare gli artt. 2 e 7.

 

L’Accordo Applicativo del D.lgs. 81/2008 allegato in calce al testo del CCNL degli Studi Professionali stabilisce al secondo articolo le regole con cui procedere all’assegnazione del RLS.

Viene stabilito, segnatamente, che l’elezione del RLS deve avvenire da parte di tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori/addetti che prestano la loro attività nello studio professionale con la sussistenza di una maggioranza semplice.

Il CCNL Studi Professionali, considerata la peculiarità strutturale del settore, conferma che sia possibile definire il nominativo dei rappresentanti per la sicurezza a livello territoriale (Regione – Provincia – Comune -Bacino) una volta aperti gli enti bilaterali territoriali/OPT.

 

Il ruolo dell’Ente Bilaterale Nazionale per gli studi professionali

 

Ad oggi, le parti sociali del settore, pur essendosi attivate in tale direzione, non hanno ancora concluso accordi sulla costituzione di organismi bilaterali di territorio. Non risulta perciò possibile per EBIPRO indicare alcun nominativo in qualità di RLST. Va, quindi, rimarcato che la mancata comunicazione all’INAIL dei nominativi dei rappresentanti territoriali non potrà essere sanzionata. Ciò in quanto il relativo obbligo diventerà operativo al momento in cui si verificheranno le condizioni di legge (ossia la concreta individuazione del rappresentante territoriale a seguito della conclusione degli accordi sulle modalità di elezione o designazione di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 81/2008) perché l’adempimento sia possibile e, di converso, dovuto.

 

Per il momento, come anche già spiegato nella sezione pubblica FAQ (domande frequenti) del sito web di EBIPRO, lo studio professionale a valle della votazione con esito negativo, anche per dimostrare in sede di visite ispettive delle autorità competenti di aver interpellato l’Ente Bilaterale per la nomina del RLST come da previsioni normative, potrà inviare via e-mail all’indirizzo amministrativo servizi@ebipro.it il Verbale di Mancata Elezione del RLS sottoscritto da tutti i lavoratori e dal legale rappresentante dell’attività.

Alla comunicazione inviata seguirà una risposta automatica dell’Ente con allegato un responso da poter scaricare ed allegare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ex. art. 17, comma 1, lettera a), del TU 81/2008.

 

È sottointeso che solo gli studi professionali aderenti e contribuenti alla bilateralità EBIPRO/CADIPROF ai sensi degli artt. 13, 15 e 16 del CCNL possono conseguire l’attestato di cui al precedente periodo.

 

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