Da Gennaio riparte la garanzia “Permessi studio”

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Il diritto allo studio dei lavoratori trova il suo fondamento giuridico nell’art. 10 della legge 300/1970 (cd. ‘Statuto dei lavoratori’) ad integrazione del quale è stata emanata la Legge n. 53 del 2000 che affida alle parti sociali il compito di definire le modalità e i criteri di esercizio di tale diritto.

 

I permessi studio, da non confondersi con il congedo non retribuito per la formazione, sono assenze dall’orario di lavoro regolarmente retribuite utilizzabili dal dipendente entro un monte annuo per la frequentazione di corsi di studio e per il sostenimento di esami.

 

Nel settore degli studi professionali, i permessi studio sono stati disciplinati dalla contrattazione collettiva e dal welfare ad esso collegato per promuovere la scelta del collaboratore di affiancare l’impegno lavorativo ad attività finalizzate ad un arricchimento del patrimonio culturale e tecnico-professionale. Il CCNL Studi Professionali li regolamenta con il comma 1, dell’art. 92, e in un apposito Allegato sito in calce al testo.

 

Negli anni, anche la giurisprudenza è intervenuta in materia di diritto allo studio, precisando ad esempio che i permessi non possono essere fruiti dai lavoratori che svolgono il tirocinio per la pratica forense o partecipano a concorsi di abilitazione a una professione, non potendo equiparare questi ultimi alla frequentazione di un corso universitario o post lauream[1].

Sempre la dottrina si è espressa sul fronte dei percorsi universitari digitali con pronunce chiarificatrici. I lavoratori-studenti iscritti presso università telematiche possono assentarsi dal lavoro fruendo dei permessi purché «certifichino in maniera incontrovertibile la frequenza delle lezioni ovvero il sostenimento degli esami, in concomitanza con l’orario di servizio.» (cfr. Trib. Monza 22 luglio 2020, n. 64; Trib. Trapani 20 maggio 2020). Modalità, quest’ultima, di formazione sempre più diffusa come certificato dall’ANVUR secondo la quale gli iscritti alle undici università telematiche accreditate dal Ministero dell’Università sono passati dai circa 44 mila del 2011 a circa 224 mila nel 2021, e che ben aderisce, non ricorrendo spesso l’obbligo di frequenza, alle esigenze di coloro che sono già inseriti nel mondo del lavoro ma che comunque decidono di aggiungere un importante tassello alla propria vita.

In base, infatti, all’ultimo rapporto Almalaurea fatti 100 il totale dei neolaureati nel 2022 oltre 7 sono in primis lavoratori, incidenza cresciuta di un punto e mezzo percentuale rispetto al 2019.

 

Quale intervento dalla bilateralità?

L’attuale testo del CCNL Studi Professionali prevede che ogni lavoratore non in prova che le richieda, abbia diritto a 40 ore annue di permesso studio che dovranno essere preventivamente autorizzate dal datore di lavoro.

 

Nel Contratto e nel predetto “Allegato sul Sostegno al diritto allo studio”, le parti sociali hanno individuato l’Ente Bilaterale E.BI.PRO. come l’organismo deputato all’erogazione di incentivi economici. Nel dettaglio, fra il 1° gennaio e il 30 giugno di ogni anno il professionista datore di lavoro che abbia iscritto lo studio e versi i contributi previsti da almeno sei mesi continuativi, può compilare e inviare la domanda per il rimborso del 100% della retribuzione oraria lorda per ogni ora di permesso studio autorizzata e fruita dal dipendente nell’anno civile precedente (01/01 – 31/12). Il professionista potrà inserire un nominativo per ogni domanda, a condizione che sia stato precedentemente censito nell’anagrafica aziendale secondo le modalità di iscrizione previsteIn alternativa all’istruzione personale, l’incentivo è erogabile anche qualora lo studio professionale ottenga il finanziamento di un percorso formativo dal fondo interprofessionale di settore Fondoprofessioni per il cui svolgimento i dipendenti coinvolti abbiano attinto dal monte ore annuo di permessi studio.

Nel 2023, sono stati 220 gli studi professionali che hanno beneficiato dell’indennizzo recuperando ciascuno mediamente oltre 370 euro. Per conoscere i documenti necessari per l’accesso all’incentivo basta consultare il Regolamento Permessi studio, disponibile su www.ebipro.it.

 

 

[1] La tutela del diritto allo studio nel rapporto di lavoro subordinato, 7/2023, Bollettino ADAPT

12 gennaio 2024

 

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