Disciplina del contributo di solidarietà

Per gli addetti ai lavori, il tipo di assoggettamento previdenziale delle quote associative da corrispondere agli enti bilaterali a titolo di adesione da parte dei soggetti individuati dai vari Statuti (datori di lavoro e lavoratori dipendenti), è materia di non sempre facile comprensione anche per il professionista più navigato.

Con questo messaggio, l’Ente Bilaterale Nazionale per gli studi professionali E.BI.PRO. punta a chiarire, con riferimento ai contributi destinati alla Cassa di assistenza sanitaria integrativa CA.DI.PROF., il quadro regolatorio vigente sulla disciplina del cosiddetto “contributo di solidarietà” partendo da un presupposto essenziale.

 

Differenze con il Fondo di solidarietà bilaterale

 

Occorre tenere conto di una netta distinzione, stante la diversa natura giuridica degli organismi cui dipendono, fra la contribuzione oggetto di approfondimento del presente articolo e la contribuzione destinata al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Benché la denominazione di quest’ultimo includa il termine “bilaterale” e “solidarietà”, l’intermediario che si accinge a compilare i flussi telematici non deve confondere, dal punto fiscale, previdenziale e tanto meno amministrativo, un ammortizzatore sociale di derivazione negoziale (senza forma giuridica e gestione integrante dell’INPS) con un ente bilaterale costituito in sede di contrattazione collettiva, espressione quindi della libera e autonoma pattuizione di due o più parti, la cui natura giuridica è regolata dai principi civilistici di cui agli artt. 36-42 c.c.

Il Fondo di solidarietà bilaterale istituito con Decreto Interministeriale n. 104125 del 27/12/2019 è l’ente deputato ad assicurare ai dipendenti del settore degli studi professionali una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in luogo della CIGO e CIGS, che, a far data dal 20/05/2021 (data di entrata in servizio dietro nomina del Comitato Amministratore[1]), ha sostituito definitivamente il FIS (Fondo di Integrazione Salariale) in qualità di ammortizzatore sociale del comparto.

Per la disciplina e modalità di versamento delle percentuali contributive di competenza del Fondo di solidarietà bilaterale a carico del datore di lavoro e del dipendente, si rinvia pertanto alla normativa in materia di ammortizzatori sociali nonché alle circolari diramate nel tempo dall’INPS.

 

Contributo di solidarietà, la normativa

 

Chiarita questa importante differenza al precedente paragrafo, passiamo alla trattazione del regime previdenziale dei contributi spettanti all’E.BI.PRO e CA.DI.PROF., che trova fondamento nell’art. 6, comma 1, lettera f), d.lgs. 314/1997 e attuazione nella circolare INPS 263/1997.

Nel settore degli studi professionali, individuato da codice Ccnl “H442”, le parti sociali hanno voluto unificare l’adesione e la contribuzione dell’Ente Bilaterale e della Cassa di assistenza sanitaria integrativa, semplificando, di converso, l’onere in esame.

Vale la pena di evidenziare che il legislatore, intravedendo nel welfare bilaterale uno strumento meritevole di incentivo in quanto garante di una copertura economica integrativa per i lavoratori dei comparti cui afferiscono, ha avviato a partire dagli anni ‘90 una serie di interventi volti ad alleggerire il “costo” richiesto da questo genere di protezione mutualistica per restituire le riscossioni sottoforma di provvidenze, indennità e rimborsi a coloro che ne hanno diritto.

Nei confronti di detti “costi” vi è un favor in termini di aliquote contributive correlate, affiancato da un impianto altrettanto vantaggioso di tipo fiscale, che culmina, per il datore di lavoro, nella deducibilità integrale ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES in quanto spese riferibili al costo del personale, dunque inerenti all’attività d’impresa (art. 95, comma 1, del TUIR), e nella deducibilità integrale ai fini IRAP (art. 1, comma 20, L. 190/2014).

Tornando al predetto articolo 6, comma 1, lettera f), il testo stabilisce che sono di fatto escluse dalla base imponibile ai soli fini contributivi «le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma […] a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, […] a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.»

La norma prosegue precisando che il contributo di solidarietà va scontato per la sola quota a carico del datore di lavoro prevista, restando «fermo l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza, delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti.»

 

Modalità di calcolo e versamento

 

In tabella, dunque, si declina il disposto normativo del D.lgs. 314/1997 nella fattispecie di nostra competenza: certamente atipica rispetto al panorama del welfare “contrattuale” poiché, come anticipato, CA.DI.PROF. ed E.BI.PRO. sono legati da una univoca iscrizione e contribuzione.

Per ogni lavoratore dipendente in forza, il datore di lavoro dovrà osservare le seguenti operazioni:

 

 

Il contributo di solidarietà del 10% deve essere indicato mediante il flusso informativo mensile UniEmens alla scheda PosContributiva/DenunciaIndividuale nell’elemento CausaleADebito (al percorso AltrePartiteADebito). Con la circolare n. 98 del 2 luglio 2007, l’INPS ha precisato che per il versamento del contributo del 10%, nell’ambito del DM10, dovrà essere utilizzato il codice causale “M980”, avente il significato di:

 

contr.solidarietà 10% ex art 9bis, c. 1, L. 166/91, su finanziamenti per finalità diverse dalla previdenza complementare per la generalità dei lavoratori per i lavoratori iscritti al F.P.L.D nonché a tutti gli altri fondi gestiti dall’INPS.

 

Per approfondire le modalità di versamwento delle quote di adesione agli enti bilaterali, si consiglia la lettura della Guida (pdf) disponibile al percorso Come aderire > Istruzioni.

 

L’Ente Bilaterale Nazionale E.BI.PRO. rimane a disposizione nei canali di contatto ufficiali per ulteriori chiarimenti.

 

 

[1] Decreto Min. Lavoro del 20/05/2021

 

 

Allegati e link utili:

 

 

 

 

 

 

 

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