Come Aderire

Bilateralità e welfare

Titolo IV

STRUMENTI BILATERALI NAZIONALI DI SETTORE

Le parti hanno concordato di istituire i sottoelencati strumenti bilaterali con gli scopi, i ruoli, la composizione, la sede di lavoro e le procedure di costituzione e di funzionamento così come definiti nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento.

Sono strumenti bilaterali nazionali di settore, strumentali alla realizzazione delle finalità del presente CCNL e di quanto ad essi demandato alla legge:

 

A. La Commissione paritetica nazionale;

B. Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità;

C. L’Ente Bilaterale Nazionale di settore (EBIPRO);

D. La Cassa di assistenza sanitaria integrativa (CADIPROF);

 

In considerazione della rilevanza strategica degli interventi posti in essere negli anni a favore di tutti coloro che operano nelle strutture professionali le parti firmatarie concordano di avviare un processo di rafforzamento e razionalizzazione del sistema bilaterale di settore in attuazione dei principi di efficienza, semplificazione, sostenibilità, trasparenza e sussidiarietà. Per questo scopo concordano di rafforzare la sinergia tra gli enti bilaterali del settore per una migliore attuazione degli impegni contrattuali.

Le strutture di EBIPRO e CADIPROF in particolare opereranno sinergicamente nell’erogazione delle tutele ai propri iscritti.

 

Articolo 11 – Commissione paritetica nazionale

 

  1. La Commissione Paritetica Nazionale, costituita presso l’Ente Bilaterale Nazionale di Settore, ha il compito di esaminare le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione ed integrale applicazione del presente CCNL.
  2. La Commissione Paritetica è composta di 12 (dodici) membri di cui 6 (sei) in rappresentanza di Confprofessioni e 6 (sei) in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori (due Filcams – CGIL, due Fisascat – CISL e due Uiltucs – UIL), che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente accordo. Ciascuna rappresentanza potrà revocare e sostituire in qualsiasi momento il proprio membro nella Commissione dandone comunicazione alle altre parti. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell’Ente Bilaterale Nazionale di Settore.
  3. La Commissione Paritetica opererà secondo le procedure e le modalità previste da apposito regolamento o deliberazione.

 

Articolo 12 – Gruppo di lavoro per le pari opportunità

 

  1. Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità, che opererà presso la sede dell’Ente Bilaterale Nazionale di settore, ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro.
  2. Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità è composto di 6 membri di cui 3 in rappresentanza di Confprofessioni e 3 in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del CCNL. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell’Ente Bilaterale Nazionale di settore.
  3. Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità opererà secondo le procedure e le modalità previste da apposito regolamento operativo.

 

Articolo 13 – Contribuzione alla bilateralità di settore

 

Sono tenuti a contribuire al finanziamento di EBIPRO e CADIPROF tutti i soggetti ricompresi nella sfera di applicazione prevista dal presente contratto collettivo.

A partire dalla mensilità di marzo 2024 il finanziamento di tutte le attività che vengono esercitate dagli enti bilaterali di settore (CADIPROF EBIPRO), come elencate dal presente Ccnl, viene effettuato mediante un contributo unificato mensile, per dodici mensilità, di 29 euro, di cui 2 euro a carico del lavoratore, che dovrà essere versato dal datore di lavoro per ciascun lavoratore mediante modello F24 sez. INPS con causale ASSP. Il versamento del contributo sopra indicato da diritto alle prestazioni erogate dai singoli enti bilaterali secondo quanto previsto dai regolamenti dagli stessi adottati.

 

Nella medesima contribuzione sono ricomprese le forme di assistenza a favore di tutti coloro che operano all’interno dello studio professionale: datori di lavoro, collaboratori e lavoratori.

Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione.

Le medesime condizioni previste per i lavoratori dipendenti si applicano anche ai collaboratori coordinati e continuativi.

 

Le Parti firmatarie del CCNL convengono di suddividere la citata quota sopra indicata nel seguente modo:

20 euro per 12 mensilità a CADIPROF.

9 euro di cui 2 euro a carico del lavoratore e 7 euro a carico del datore di lavoro, per 12 mensilità ad EBIPRO. Le modalità di gestione delle risorse per le singole iniziative sono definite nello specifico accordo tra le parti firmatarie del CCNL.

Le Parti convengono di affidare a CADIPROF le attività connesse al recupero del contributo unico previsto dal comma 2 del presente articolo secondo le modalità che saranno definite da apposito regolamento.

 

In caso di mancata adesione al sistema della bilateralità e di omesso versamento del relativo contributo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un importo pari ad euro 43 (quarantatre) corrisposto per 14 mensilità. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e costituisce un elemento aggiuntivo della retribuzione, non assorbibile, che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, incluso il trattamento di fine rapporto. Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale il suddetto importo non è riproporzionabile. Oltre al suddetto importo, che rappresenta il trattamento minimo che deve essere riconosciuto al lavoratore, il datore di lavoro è, altresì, obbligato al rimborso del costo della prestazione in misura equivalente al valore della prestazione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto nell’ipotesi di adesione al sistema della bilateralità.

Le prestazioni previste dagli enti bilaterali consultabili nei siti istituzionali www.ebipro.it e www.cadiprof.it costituiscono in questo senso una tutela fondamentale per i lavoratori.

 

Articolo 13 bis – Potenziamento ed estensione del welfare contrattuale

 

La contribuzione alla bilateralità prevista dal presente CCNL è destinata a rafforzare le prestazioni di welfare e ad estendere le coperture sanitarie anche ai familiari dei lavoratori iscritti.

 

Articolo 14 – Welfare integrativo per i liberi professionisti

 

L’Ente bilaterale EBIPRO garantisce ai liberi professionisti, datori di lavoro e non, forme di assistenza integrativa attraverso una gestione autonoma e separata per l’erogazione delle tutele ai liberi professionisti secondo le modalità definite nell’accordo di cui all’art. 13.

 

Articolo 15 – Ente bilaterale nazionale di settore (EBIPRO)

 

1. L’Ente Bilaterale Nazionale di settore costituisce lo Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi rivolto a tutti gli addetti del Settore (Titolari e Lavoratori) che operano nelle Attività Professionali.

2. L’Ente Bilaterale Nazionale di settore attua, promuove, concretizza e valorizza:

a. la divulgazione, con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro normativo e socioeconomico del settore, delle varie Aree professionali e sulle relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I, articoli 1 e 2;

b. studi e ricerche sulle Aree professionali e/o sull’Area professionale omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata, l’analisi dei fabbisogni occupazionali e della evoluzione dei relativi profili professionali in sintonia con la Commissione prevista dall’Impegno a verbale in materia di profili professionali e, ove richiesto da FONDOPROFESSIONI, l’analisi dei fabbisogni formativi e professionali, anche predisponendo l’assistenza tecnica per la formazione continua;

c. specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di orientamento anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, locali, europee e Internazionali, nonchè con Istituzioni scolastiche e Università e con altri organismi orientati ai medesimi scopi;

d. le procedure per attivare – coordinandosi con il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua (FONDOPROFESSIONI) di cui all’Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003 e s.m.i., sottoscritto tra Consilp–Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Cgil, Cisl, Uil – la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l’organizzazione con le modalità più idonee;

e. specifiche iniziative per l’inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate al titolo V del CCNL e quanto demandato e definito dal “Gruppo per le pari opportunità”;

f. iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio e di dottorato, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo “FONDOPROFESSIONI” o da altri organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d’intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori;

g. iniziative in merito allo sviluppo dell’organizzazione degli studi professionali finalizzate all’avvio delle procedure di qualità e alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;

h. lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obbiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL;

i. studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie dello specifico Accordo Applicativo al decreto legislativo n. 81 del 2008 allegato al presente CCNL.

j. studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione Europea;

k. iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, del reddito dei lavoratori coinvolti in processi che comportino la cessazione e/o la temporanea sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti e politiche attive per favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro;

l. la specificità delle “Relazioni sindacali e di lavoro” del settore e le relative esperienze bilaterali;

m. gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore;

n. le iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione di sportelli territoriali, coordinandone l’attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati;

o. l’istituzione di camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’art. 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 del medesimo codice;

p. la gestione del fondo per il rimborso al lavoratore delle eventuali spese a carico del medesimo per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte nelle procedure di arbitrato svolte all’interno della bilateralità del settore;

q. la gestione e il coordinamento di iniziative di assistenza a favore dei professionisti;

r. il sostegno per la gestione della bilateralità e l’assistenza contrattuale anche mediante la costituzione di una commissione paritetica per il coordinamento e il monitoraggio del mercato del lavoro;

s. le altre funzioni affidategli dal contratto collettivo e dalla legge;

t. il sostegno agli sportelli territoriali di cui all’art. 3;

u. L’Ente Bilaterale Nazionale di settore ha, inoltre, il compito di ricevere ed elaborare, anche a fini statistici:

  • i. gli accordi di secondo livello di settore;
  • ii. gli accordi forniti dalle singole strutture professionali e/o dalle varie Aree professionali, relativi alla definizione di intese in materia di “Mercato del Lavoro”,” Flessibilità”, “Regimi di Orario”, “Salute e Sicurezza” e “Classificazione”, nonchè le intese relative alla “Formazione” e alla “Attività Sindacale”;
  • iii. i dati forniti dalle organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispettivi sindacati delle attività professionali e dei lavoratori italiani;
  • iv. le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali: “Commissione paritetica nazionale” e “Gruppo per le pari opportunità”, nonchè la nomina dei “Referenti regionali” di cui agli articoli 11, 12 e 3 del presente CCNL;
  • v. la comunicazione concernente la costituzione della Commissione paritetica provinciale e del Collegio di Arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui alla legislazione vigente.

v. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale di settore sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. La costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale potrà, al suo interno, articolarsi in dipartimenti riferibili alle aree professionali di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL.

4. L’Ente Bilaterale Nazionale è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento. Copia del testo dello Statuto/Regolamento autenticato costituirà allegato al CCNL.

5. Le attività dell’Ente Bilaterale Nazionale potranno essere promosse e supportate dagli sportelli regionali costituiti secondo quanto previsto all’art. 3 del presente CCNL.

 

Allo sportello territoriale sono affidate le seguenti funzioni:

a)  Promozione delle attività di sostegno al reddito dell’Ente Bilaterale Nazionale;

b)  Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e supporto per la definizione di RLST e OPT;

c)  Promozione e supporto alle prestazioni e ai servizi della bilateralità nazionale;

d)  Promozione di specifiche convenzioni di EBIPRO in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di orientamento.

e)  La raccolta del materiale di cui al comma 2 lettera “u” del presente articolo.

 

Le parti convengono di affidare ad ebipro l’attivazione di una piattaforma informatica per il funzionamento degli sportelli regionali.

 

Articolo 15 bis Politiche attive

 

Le attuali tendenze del mercato del lavoro e delle professioni portano spesso a percorsi lavorativi frammentati, con frequenti transizioni da forme di lavoro dipendente a forme di lavoro autonomo e anche stati di inattività, ed è sempre più evidente la necessità di individuare strumenti giuridico-istituzionali che li sostengano nei momenti di transizione occupazionale, tra cui il riconoscimento delle competenze e delle professionalità.

Le Parti intendono pertanto adottare in via sperimentale una serie di iniziative nell’ambito della bilateralità di settore che abbiano le seguenti finalità:

Promuovere forme di coperture sanitaria e di welfare anche in caso di sospensione dell’attività lavorativa.
Rafforzare gli strumenti di sostegno al reddito attraverso il Fondo di solidarietà per le attività professionali.
Valutare la realizzazione di un sistema di supporto alla ricerca dell’occupazione.
Individuare attraverso FONDOPROFESSIONI percorsi mirati di riqualificazione professionale per i lavoratori interessati da interventi di sostegno al reddito.

 

Articolo 16 – Cassa di assistenza sanitaria integrativa contrattuale (CADIPROF)

 

1. La “Cassa di Assistenza Sanitaria integrativa contrattuale per i lavoratori degli Studi Professionali” denominata “CADIPROF” ha il compito di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie, nonchè di gestire quanto ad essa demandato e previsto dal suo Statuto e dal suo Regolamento.

2. Sono soggetti beneficiari delle prestazioni previste dalla Cassa tutti gli addetti con le diverse forme di impiego previste nel presente CCNL.

3. Le quote a carico dei datori di lavoro per l’iscrizione dei soggetti beneficiari alla CADIPROF sono quelle indicate dal precedente art. 13 a cui devono essere aggiunte 24 (ventiquattro) Euro “Una Tantum” quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario. Dette somme rientrano tra quelle previste dall’articolo 12 della Legge 153/1969 riformulato dal D.lgs. 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti contrattuali (TFR ecc.).

6. Il versamento delle quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario per i dipendenti degli Studi Professionali.

7. Per ogni soggetto beneficiario il diritto alle prestazioni previste dalla Cassa sorgerà, comunque, dal 1° giorno del quarto mese successivo a quello dalla data di iscrizione alla “Cassa”.

8. L’iscrizione e il versamento della quota “Una Tantum” di 24 (ventiquattro) euro e del contributo mensile di cui alla precedente art. 13 dovranno essere effettuati secondo le modalità indicate nel Regolamento CADIPROF. presente sul sito www.cadiprof.it.

 

Articolo 16 bis – Permesso per la prevenzione

 

E’ riconosciuto ai lavoratori dipendenti, a cui si applica il presente CCNL, un permesso retribuito della durata di una giornata lavorativa per ogni anno di vigenza contrattuale, da fruire nell’anno di maturazione, per effettuare le attività di prevenzione previste dal piano sanitario di CADIPROF. Per il riconoscimento del permesso il lavoratore è tenuto a fornire prova dell’avvenuta attività di prevenzione. In caso di mancata adesione alla bilateralità di settore il datore di lavoro è tenuto a rimborsare gli importi sostenuti dal lavoratore per lo svolgimento delle attività di prevenzione previste dal piano sanitario di CADIPROF. Il permesso non è indennizzabile in caso di mancata fruizione.

 

Articolo 17 – Governance della bilateralità

 

Il sistema di governance della bilateralità è articolato secondo le modalità definite da un apposito accordo tra le parti firmatarie del presente contratto collettivo.

 

Articolo 18 – Previdenza complementare

 

1. Premesso che con accordi firmati in data 16.07.2010 e 30.09.2010 il fondo di previdenza complementare PRE.VI.PROF. è confluito nel fondo di previdenza del terziario FON.TE., le parti convengono:

a)  di lasciare inalterata la contribuzione dovuta alla previdenza complementare che è attualmente pari all’1,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR, per la quota a carico del datore di lavoro, e dello 0,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR come contribuzione minima a carico del lavoratore. Il lavoratore può comunque versare, a sua scelta e a suo carico, una percentuale di contribuzione aggiuntiva;

b)  di confermare che, per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993, è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) maturando dal momento dell’adesione al fondo di previdenza;

c)  di confermare che la previdenza complementare dovrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, compresi gli apprendisti;

d)  che a partire dal 1° gennaio 2011 la quota di iscrizione al fondo di previdenza complementare e le modalità di ripartizione della quota stessa saranno quelle determinate da FON.TE.

2. Le parti individuano in FON.TE. il Fondo di riferimento del settore anche per i nuovi iscritti e constatato che l’occupazione del settore è costituita prevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la Previdenza Complementare, confermano l’impegno a ricercare, definire e praticare, anche tramite un’apposita struttura di monitoraggio, azioni di sistema finalizzate alla divulgazione e alla adesione al Fondo FON.TE. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi di secondo livello per l’adesione a fondi di previdenza complementare territoriale.

 

Art. 18 bis Fondo di solidarietà per le attività professionali

 

Con riferimento agli ammortizzatori sociali disciplinati dal d.lgs. 148/2015 le parti hanno istituito il Fondo di solidarietà per la attività professionali per garantire ai lavoratori del settore tutele in costanza di rapporto di lavoro.