Come Aderire

Bilateralità e welfare

Titolo VI

FORMAZIONE

Articolo 22 – Obiettivi della formazione

 

Le parti hanno convenuto sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione, finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:

  1. aggiornare e migliorare il livello professionale degli addetti occupati nel settore e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane;
  2. adeguare l’attività lavorativa alle richieste degli Studi professionali e/o delle società di servizi professionali operanti nel settore;
  3. migliorare il livello di servizio e di qualità offerto dagli Studi professionali e/o dalle società di servizi professionali al fine ottimizzare la produttività ed elevare il livello di competitività;
  4. rispondere, anche attraverso la definizione di crediti formativi, alle istanze di cambiamento dei profili, delle competenze e delle conoscenze professionali derivanti sia dai processi di innovazione tecnologica che da quanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili professionali, in particolare quelli attinenti all’area socio/sanitaria;
  5. rispondere all’esigenza di formazione sui principi generali e sulle problematiche delle attività professionali, nonchè sul loro ruolo nell’ambito dell’economia e della società italiana ed europea;
  6. promuovere, anche attraverso la bilateralità di settore, esperienze di alternanza scuola/università/lavoro negli studi professionali per avvicinare i giovani al settore, incoraggiare la propensione all’attività professionale e formare adeguatamente i futuri dipendenti e collaboratori;
  7. incoraggiare tra gli addetti occupati nel settore il conseguimento del titolo di scuola secondaria superiore se non posseduto, anche tramite convenzioni con istituti scolastici;
  8. rispondere all’esigenza di formazione, tramite la predisposizione di specifici progetti con eventuali fondi dedicati, per i lavoratori occupati nel settore anche tramite iniziative a favore di occupati e di addetti al Settore:
    – con rapporto di apprendistato;
    – con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
    – con partita IVA con particolare riferimento a quelle in monocommittenza;
    – Stagisti e praticanti nonchè giovani in fase di primo inserimento nel mercato del lavoro a
    condizione che necessitino di specifiche iniziative formative, anche in collaborazione con le Università (Master, corsi di specializzazione professionale, ecc.).
  9. Aggiornare la formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, nonchè la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  10. incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli;
  11. conoscere almeno una lingua dell’Unione Europea in aggiunta alla lingua madre.

 

 

Articolo 23 – Formazione continua

 

Le parti hanno convenuto:

  1. che alcuni degli interventi di formazione continua, in particolare quelli più frequentemente richiesti dai datori di lavoro e dai lavoratori dell’Area professionale Tecnica e dell’Area professionale Sanitaria saranno relativi alla tematica: “Ambiente e Sicurezza”;
  2. di fornire le linee guida operative affinchè gli Enti Bilaterali, ed in particolare EBIPRO, possano svolgere la propria azione in un quadro complessivo condiviso dalle parti sociali, in armonia con quanto previsto dal CCNL per i lavoratori degli Studi professionali. A tal fine le Parti ritengono che le tutele previste dalla bilateralità di settore vengano rafforzate ed incentivate in caso di adesione a FONDOPROFESSIONI.
  3. che agli Sportelli territoriali, all’atto della loro costituzione ed effettiva messa a regime, potranno essere assegnate le attività di analisi dei fabbisogni formativi e quelle di monitoraggio e di verifica qualitativa dei risultati formativi;
  4. che le intese (Settoriali – Territoriali – di Area professionale – di Area professionale omogenea – di Area dei Servizi Vari – di singolo studio) relative alla presentazione di piani formativi coerenti con gli orientamenti/obiettivi del CCNL, saranno sottoscritte dalle OO.SS. dei lavoratori, firmatarie del CCNL, e potranno essere formalizzate avvalendosi dello schema di accordo allegato che farà parte della documentazione che il “Fondo”, in occasione della pubblicazione dei bandi, richiederà ai soggetti proponenti Piani/Progetti formativi;
  5. che la partecipazione degli addetti al Settore ai progetti formativi recepiti e/o predisposti dal “Fondo” sia regolata anche applicando i criteri indicati al punto 1) lettere a), b), c), d), del successivo articolo 109, e al punto 3) (E.C.M.) dello stesso articolo 109.
  6. Le parti riconoscono la formazione quale diritto soggettivo dei lavoratori. A tal fine, promuoveranno la formazione anche sulle materie della innovazione tecnologica e digitalizzazione da svolgersi anche tramite FONDOPROFESSIONI.