Contratto di Reimpiego, il CCNL lo conferma ed E.BI.PRO. lo incentiva.
24 Aprile 2024
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Tra gli elementi di flessibilità che contraddistinguono il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli studi e attività professionali, quello relativo ai rapporti di lavoro è certamente un esempio virtuoso di incontro tra le esigenze datoriali e quelle del mercato del lavoro. In questo senso, fra i contratti di lavoro attivabili spicca quello del Contratto di Reimpiego ex. art. 56 del nuovo CCNL (art. 54 nella versione del 2015), il cui ricorso è promosso dall’Ente Bilaterale Nazionale E.BI.PRO. con uno speciale incentivo.
Il Contratto di Reimpiego
Il Contratto di Reimpiego è stato introdotto nel rinnovo del 2015 e confermato e rivisto in quello del 2024. Si qualifica come una declinazione dell’ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (cui si rifà relativamente alle codifiche INPS), ed è finalizzato all’inserimento di persone over 50 e/o di soggetti inoccupati e disoccupati di lunga durata ai sensi dell’art. 1 lettere d) ed e) del D.lgs. n. 297/2002, il cui stato dovrà essere certificato da idonea documentazione (stato di disoccupazione), con esclusione dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato. La finalità del Contratto di Reimpiego è duplice:
- Offre la possibilità a soggetti svantaggiati di ricollocarsi nel mercato del lavoro con una forma di inquadramento stabile;
- Consente ai professionisti datori di lavoro che si fanno carico dell’assunzione un risparmio sui costi salariali. Infatti, il CCNL consente al datore di lavoro la possibilità di retribuire i lavoratori in reimpiego con un salario di ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori per i primi 9 mesi dalla data di assunzione, e di un livello per i successivi 6 mesi rispetto a quello di inquadramento[1]. L’articolo 56 precisa che l’istituto non è applicabile ai lavoratori inquadrati al V livello.
In materia di permessi retribuiti ROL (Riduzione Orario di Lavoro), ai lavoratori assunti con contratto di reimpiego dopo il 01/03/2024 (entrata in vigore del rinnovo 16 febbraio 2024) viene confermata la maturazione progressiva dei ROL[2].
L’incentivo di E.BI.PRO.
I professionisti datori di lavoro che intendano avvalersi del Contratto di Reimpiego, oltre al regime retributivo di favore di cui al precedente paragrafo, potranno godere di un incentivo da parte dell’Ente Bilaterale Nazionale per gli studi professionali a titolo di rimborso parziale del costo del lavoro inerente alla prima mensilità successiva alla conclusione del periodo di sotto inquadramento previsto dall’art. 56 del CCNL La misura è disciplinata da un Regolamento che ne dispone i limiti e le modalità di presentazione della domanda.
L’importo massimo dell’incentivo ammonta ad € 800, da riproporzionare in caso di ricorso al tempo parziale sulla base della percentuale di part-time applicata al termine del periodo di sotto inquadramento. Per l’accesso al rimborso, è richiesta la sussistenza della contribuzione regolare e continuativa alla bilateralità dello studio professionale per l’intero periodo di sotto inquadramento previsto dall’art. 56 del CCNL e deve intendersi quale requisito necessario all’erogazione del contributo anche qualora il datore di lavoro non abbia deciso di avvalersi di tale facoltà. Ne consegue che la richiesta di rimborso non potrà comunque essere presentata prima del decorso dei quindici mesi dall’assunzione previsti dal CCNL.
EBIPRO integra l’agevolazione statale
Oltre ai benefici giuridici ed economici indicati, l’assunzione di lavoratori Over 50 e disoccupati da oltre dodici mesi (ex. art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012) gode di uno sconto del 50% sui contributi INPS e INAIL per un periodo massimo di 18 mesi. Per le procedure di attivazione dell’agevolazione statale si rinvia alle informative istituzionali.
👉🏼Clicca qui per il Regolamento Incentivo all’occupazione – Reimpiego di EBIPRO.
[1] Rispetto alla versione precedente del CCNL Studi Professionali valida dal 04/2015 al 02/2024, i mesi totali di sotto inquadramento sono stati ridotti da 30 a 15.
[2] Vedi art. 91, comma 4, del CCNL Studi Professionali 2024.
24 aprile 2024