Prestazioni

Incentivi all’occupazione

REGOLAMENTO CONTRIBUTO CONFERMA LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI REIMPIEGO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

E.BI.PRO. eroga un contributo, quale incentivo all’occupazione stabile, al datore di lavoro che confermi in servizio i lavoratori assunti con il contratto di reimpiego, come disciplinato dal CCNL studi professionali vigente.
Il contributo viene corrisposto a titolo di rimborso parziale del costo del lavoro inerente alla prima mensilità successiva alla conclusione del periodo di sotto inquadramento previsto dall’art. 56 del CCNL.
L’importo massimo dell’incentivo ammonta ad € 800, da riproporzionare in caso di ricorso al tempo parziale sulla base della percentuale di part-time applicata al termine del periodo di sotto inquadramento.
Per accedere alla misura la contribuzione alla bilateralità (C.A.DI.PRO.F. ed E.BI.PRO.) per il lavoratore interessato deve essere versata in modo regolare e continuativo per l’intero periodo di sotto inquadramento.
La sussistenza della contribuzione regolare e continuativa alla bilateralità per l’intero periodo di sotto inquadramento previsto dal CCNL deve intendersi quale requisito necessario all’erogazione del contributo anche qualora il datore di lavoro non abbia deciso di avvalersi di tale facoltà. Ne consegue che la richiesta di rimborso non potrà comunque essere presentata prima del decorso dei trenta mesi dall’assunzione avvenuta in data antecedente il 1 marzo 2024 o di quindici mesi dall’assunzione avvenuta dal 1 marzo 2024 (data di rinnovo CCNL), fermo quanto stabilito al successivo art. 2.

 

Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del contributo

La richiesta va presentata on line tramite apposite credenziali (username e password) che permettono l’accesso alla piattaforma presente
nell’area riservata dedicata alla bilateralità, disponibile al seguente link:  https://areariservata.cadiprof.it/cadiprof-web/

 

La domanda va formulata entro 12 mesi dalla conclusione del periodo di sotto inquadramento, allegando i seguenti documenti:

 

 

  • Comunicazione inviata dal datore di lavoro ad Ebipro ai sensi dell’art. 56 c. 3 del CCNL (per le assunzioni avvenute dal 1 marzo 2024);
  • Comunicazione di assunzione del lavoratore o copia del contratto di lavoro nelle quali sia evidenziata l’assunzione con contratto di reimpiego come disciplinato dal CCNL vigente;
  • LUL del dipendente iscritto cui si riferisce la richiesta relativo al primo mese successivo alla conclusione del periodo di sotto inquadramento previsto dal CCNL (pertanto, se il sotto inquadramento si conclude dopo il primo giorno del mese, andrà prodotto il LUL del mese successivo);

 

 

E.BI.PRO. può invitare il datore di lavoro a regolarizzare la domanda richiedendo eventuali documenti integrativi entro 10 giorni dalla valutazione della stessa.

 

E.BI.PRO., previa verifica della regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, provvede alla liquidazione del contributo entro 4 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.

 

 

Art. 3 – Condizioni generali

Sono beneficiari della prestazione gli studi professionali in regola con i contributi alla bilateralità di settore (C.A.DI.PROF. ed E.BI.PRO).
La regolarità della contribuzione ad E.BI.PRO. presuppone la continuità ed il corretto pagamento delle somme previste dal CCNL dal momento del primo versamento e che il dipendente per cui si presenta istanza risulti in forza presso lo studio al momento della richiesta.

 

In caso di irregolarità contributive e/o amministrative le erogazioni verranno sospese in attesa di sistemazione, con conseguente assegnazione di un congruo termine ai fini della regolarizzazione, decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo.

 

E.BI.PRO. si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere documentazione in originale e/o integrativa e/o di verificare i dati e le dichiarazioni riportate nei documenti costituenti le pratiche. In caso di discordanza, fatte salve ulteriori azioni legali, decade il diritto alle prestazioni ed il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute.

 

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2022.

Data ultima revisione: 1 marzo 2024