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Durante la malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dal giorno di inizio di malattia e comunque cumulando nell’anno solare i periodi di malattia inferiori a 180 (centottanta) giorni. Ai fini del calcolo per la determinazione del periodo di comporto, per anno solare si intende un periodo di 365 giorni partendo a ritroso dell’ultimo evento morboso.
Nei casi di assenze dovute a patologie di rilevante gravità che comportino periodo di prolungata assenza (patologie oncologiche, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali) il periodo di comporto di cui al precedente capoverso è elevato di ulteriori 90 (novanta) giorni, a condizione che il lavoratore fornisca documentazione sanitaria che attesti la patologia sofferta, e che rilasci dichiarazione di consenso al trattamento dei dati contenuti nella suddetta documentazione, ai fini dell’inoltro della domanda di rimborso all’ente bilaterale, di cui all’art.104 (trattamento economico di malattia).
Le giornate di day hospital e quelle usufruite per la somministrazione di terapie salvavita come la chemioterapia o l’emodialisi non sono computati ai fini della determinazione del suddetto periodo di comporto.
Durante il periodo di malattia previsto dall’articolo precedente i lavoratori hanno diritto alle prestazioni a carico dell’INPS e ad un’integrazione da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure::
Per i lavoratori di cui all’art. 104 CCNL nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 90 giorni (di calendario), successivo a quello di 180 giorni di cui all’art. 104, il datore di lavoro dovrà effettuare un’ erogazione tale da raggiungere per il 7°- 8° e 9° mese il 100% della retribuzione di fatto.
L’importo dell’integrazione del 9° mese è rimborsato integralmente da E.BI.PRO. al datore di lavoro in regola con i versamenti alla bilateralità e con un’anzianità contributiva di almeno 12 mesi al momento dell’inizio del periodo di comporto previsto dall’art. 1 del presente regolamento.
Il rimborso è del 50% solamente nell’ipotesi in cui la medesima integrazione sia interamente a carico del datore di lavoro senza interventi da parte dell’Inps.
La continuità della contribuzione ad E.BI.PRO. è condizione essenziale per l’erogazione dell’intervento;
La domanda deve essere presentata ad E.BI.PRO., tramite caricamento on-line del modulo di richiesta presente nell’apposita sezione dell’area riservata.
Alla domanda devono essere allegati:
In caso di incompletezza della documentazione trasmessa il datore di lavoro sarà invitato a regolarizzare la domanda entro 10 giorni lavorativi dalla valutazione della stessa, termine decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo. E.BI.PRO. si riserva inoltre di richiedere eventuali documenti integrativi.
E.BI.PRO. accolta la richiesta, provvederà all’erogazione della misura entro 4 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.
Il richiedente riceverà comunicazione solamente in caso di diniego o sospensione della pratica. Per informazioni si può contattare E.BI.PRO. scrivendo all’indirizzo e-mail trattamentomalattia@ebipro.it
Data ultima revisione: 9 gennaio 2023