Prestazioni

Incentivi all’occupazione

REGOLAMENTO CONTRIBUTO STABILIZZAZIONE LAVORATORI A CHIAMATA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

E.BI.PRO. eroga un contributo, quale incentivo all’occupazione stabile, al datore di lavoro che converta in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato un rapporto di lavoro c.d. intermittente o a chiamata (di seguito, solo “a chiamata”).
Ai fini del riconoscimento dell’incentivo è necessario che la conversione del rapporto di lavoro a chiamata avvenga senza soluzione di continuità.
Il contributo viene corrisposto a titolo di rimborso parziale del costo del lavoro inerente alla prima mensilità successiva alla conversione del rapporto.
L’importo massimo dell’incentivo ammonta ad € 1.000, da riproporzionare in caso di ricorso al tempo parziale sulla base della percentuale di part-time applicata all’atto di conversione del rapporto.
Per accedere alla misura deve risultare, alla data di presentazione della domanda, regolare iscrizione alla bilateralità (C.A.DI.PRO.F. ed E.BI.PRO.) da almeno 6 mesi sia per il datore di lavoro che per il dipendente.

 

Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del contributo

La richiesta va presentata on line tramite apposite credenziali (username e password) che permettono l’accesso alla piattaforma presente nell’area riservata dedicata alla bilateralità, disponibile al seguente link: https://areariservata.cadiprof.it/cadiprof-web/
La domanda va formulata decorsi almeno 6 mesi ed entro e non oltre 18 mesi dalla data di conversione del rapporto di lavoro, allegando
i seguenti documenti:

 

  • Contratto di lavoro a chiamata inizialmente stipulato tra le parti;
  • Comunicazione di conversione del rapporto di lavoro;
  • Lettera di assunzione con ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato consegnata al dipendente;
  • LUL relativo al primo mese successivo alla stabilizzazione del rapporto (pertanto, in caso di conversione con decorrenza posteriore al primo giorno del mese, andrà prodotto il LUL del mese successivo).

 

E.BI.PRO. può invitare il datore di lavoro a regolarizzare la domanda richiedendo eventuali documenti integrativi entro 10 giorni dalla valutazione della stessa.
E.BI.PRO., previa verifica della regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, provvede alla liquidazione del contributo entro 4 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.

 

Art. 3 – Condizioni generali

Sono beneficiari della prestazione gli studi professionali in regola con i contributi alla bilateralità di settore (C.A.DI.PROF. ed E.BI.PRO). La regolarità della contribuzione ad E.BI.PRO. presuppone la continuità ed il corretto pagamento delle somme previste dal CCNL dal momento del primo versamento e che il dipendente per cui si presenta istanza risulti in forza presso lo studio al momento della richiesta. In caso di irregolarità contributive e/o amministrative le erogazioni verranno sospese in attesa di sistemazione, con conseguente assegnazione di un congruo termine ai fini della regolarizzazione, decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo. E.BI.PRO. si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere documentazione in originale e/o integrativa e/o di verificare i dati e le dichiarazioni riportate nei documenti costituenti le pratiche. In caso di discordanza, fatte salve ulteriori azioni legali, decade il diritto alle prestazioni ed il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2022.

Data ultima revisione: 9 gennaio 2023