E.BI.PRO. ora anche per le co.co.co.

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Con la sigla del rinnovo del CCNL Studi Professionali del 16/02/2024 che ha previsto il rafforzamento degli istituti bilaterali di settore, le parti sociali hanno definitivamente esteso le tutele di welfare contrattuale ricomprendendo nella platea di beneficiari anche le collaborazioni coordinate e continuative ex. art. 409, n. 3, c.p.c.

Per queste figure lavorative fino alla mensilità contabile di febbraio 2024, era consentita la facoltà di aderire alla sola cassa di assistenza sanitaria integrativa CADIPROF su espressa indicazione del committente e del collaboratore. Dalla mensilità di marzo 2024 le medesime condizioni di cui all’articolo 13 del CCNL (“Contribuzione alla bilateralità di settore”) previste per i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato e apprendistato, si applicano anche ai collaboratori coordinati e continuativi rendendo finalmente facoltativa l’adesione e la contribuzione all’intero sistema bilaterale composto sia dalla cassa CADIPROF che dall’ente E.BI.PRO.

A breve verranno fornite indicazioni operative per l’iscrizione e l’accesso alle prestazioni dei co.co.co.

 

Le co.co.co. in breve

Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) sono quei rapporti di lavoro nei quali il prestatore di lavoro (collaboratore) si impegna a compiere un’opera o un servizio, a carattere prevalentemente personale e in via continuativa, a favore del committente ed in coordinamento con quest’ultimo senza che sussista alcun elemento che evidenzi la diretta subordinazione e direzione da parte del datore di lavoro. Considerata la sua peculiarità, il co.co.co. è un contratto di lavoro “atipico” che si innesta tra il lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) e il lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) in quanto presenta contestualmente caratteristiche del primo e del secondo: autonomia organizzativa, coordinamento, continuità, personalità della prestazione. Non trovando una puntuale disciplina giuridica nel CCNL Studi Professionali, fatta salva appunto la novella apportata dal rinnovo del 16/02/2024 in materia di bilateralità, le collaborazioni coordinate e continuative instaurate presso gli studi professionali dovranno informarsi alle disposizioni generali fornite dalla normativa e dalla prassi amministrativa di riferimento.

 

Le prestazioni di welfare

Una volta iscritti, i collaboratori coordinati e continuativi verranno equiparati ai lavoratori con contratto dipendente, dunque, beneficiari delle stesse tutele di welfare bilaterale. 

 

Collaboratori in regime di P.IVA

Da non confondersi con i collaboratori coordinati e continuativi percettori di cedolino di cui si è scritto, sono i professionisti ordinistici (e non) titolari di P.IVA che collaborano stabilmente con studi professionali (vedi collaborazioni in deroga ex art. 2, comma 2, d.lgs. 81/2015). A queste figure possono essere rivolte le coperture sanitarie datoriali della Gestione Professionisti di E.BI.PRO. nelle modalità automatica o volontaria (e nelle formule BASE, PREMIUM o INFORTUNI&WELFARE) a seconda che:

  1. lo studio professionale sia iscritto alla bilateralità E.BI.PRO./CADIPROF impiegando almeno un lavoratore dipendente assunto con CCNL Studi Professionali per il quale si versa regolarmente il contributo univoco mensile di 29 euro (coperture automatiche). In questa casistica il legale rappresentante/titolare dello studio professionale potrà inserire nell’elenco dei professionisti censiti, il collaboratore qualificandolo come “Collaboratore esterno” seguendo il percorso: AREA RISERVATA > Gestione Professionisti > Professionisti > Nuovo. Se, sulla base dei requisiti dimensionali, la copertura automatica non spetta anche al collaboratore, quest’ultimo potrà acquistarla autonomamente dalla app BeProf, previa registrazione gratuita alla stessa;
  2. lo studio professionale non abbia alla proprie dipendenze alcun lavoratore dunque non risulti iscritto alla bilateralità E.BI.PRO./CADIPROF per cui:
    • il singolo professionista acquista autonomamente la copertura volontaria mediante app BeProf previa registrazione gratuita alla stessa, e pagamento con carta di credito;
    • se presente nello studio/società un cospicuo numero di professionisti/soci/collaboratori esterni con P. IVA per i quali si volessero acquistare le coperture volontarie della Gestione Professionisti in un’unica soluzione, il titolare può procedere mediante bollettino MAV da generare nell’apposita piattaforma del sito “Coperture Studi, Società o Associazioni NO DDL”.

 

Per maggiori approfondimenti, si rinvia alla consultazione del sito web www.gestioneprofessionisti.it.

 

Incentivo trasformazione in contratto subordinato

Nel caso in cui il committente datore di lavoro converta il contratto di co.co.co. in contratto subordinato a tempo indeterminato, la Gestione Ordinaria di E.BI.PRO. (presente sito) eroga a titolo di rimborso parziale della prima busta paga successiva alla trasformazione, 1.000 euro di incentivo, da riproporzionare in caso di part time, in favore dello studio professionale richiedente iscritto. Per conoscere le modalità di presentazione della domanda così come la documentazione istruttoria, bisogna prendere visione del “Regolamento Contributo Stabilizzazione CO.CO.CO.” disponibile nella sezione “Prestazioni” del sito www.ebipro.it.

 

Ogni altra informazione non espressamente indicata nel presente messaggio è ricavabile dai Regolamenti e documenti accessori disponibili nelle sezioni amministrative dei siti web. 

27 maggio 2024

 

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