FAQ

Domande Frequenti

No, all’E.BI.PRO. e alla CADIPROF possono iscriversi unicamente i datori di lavoro (persona fisica o giuridica) con dipendenti in forza nei cui confronti viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Studi e Attività Professionali.

Per i professionisti non datori di lavoro, o in generale per qualsiasi lavoratore autonomo con Partita IVA, sono state estese le coperture sanitarie e assistenziali della Gestione Professionisti acquistabili volontariamente a costi contenuti tramite app BeProf.


No, a E.BI.PRO. e CADIPROF possono essere iscritti unicamente i lavoratori dipendenti per i cui contratti di lavoro vengono applicate le disposizioni del CCNL Studi e Attività Professionali (codice Cnel H442).


Tutte le variazioni dell’organico aziendale vengono automaticamente acquisite mediante i flussi UniEmens a condizione che venga sempre indicato per i dipendenti il codice ASSP/ASSB nella denuncia mensile.

In alternativa, come soluzione più rapida, le variazioni possono essere comunicate mediante e-mail agli uffici amministrativi CADIPROF. I nuovi dati verranno contestualmente acquisiti anche dall’E.BI.PRO.


Se tra la cessazione del precedente rapporto di lavoro e la nuova iscrizione alla bilateralità (non assunzione ma iscrizione) intercorre un periodo di tempo inferiore ai 15 (quindici) giorni, la copertura rimane in continuità e non viene mai interrotta.

Diversamente, dovrai attendere nuovamente la maturazione, senza soluzione di continuità, dei 6 mesi di anzianità contributiva necessari per accedere alle prestazioni dell’E.BI.PRO.


Come disposto dal Regolamento Amministrativo, al verificarsi della cessazione/sospensione del rapporto di lavoro, il diritto alle prestazioni per i lavoratori si estingue nello stesso giorno in cui è intervenuta la cessazione/sospensione, mentre il relativo onere contributivo per il datore di lavoro cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza se la comunicazione è effettuata entro 15 giorni dall’avverarsi della causa di cessazione. Diversamente l’obbligo di versamento del contributo cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione. 


L’iscrizione a E.BI.PRO./CADIPROF non è mai retroattiva, pertanto, i versamenti sono dovuti a partire dalla data di effettiva iscrizione del dipendente.

I dipendenti potranno accedere alle prestazioni di E.BI.PRO. una volta maturata l’anzianità contributiva di almeno 6 mesi continuativi.


Il versamento della quota Una-Tantum di competenza della CADIPROF, non è dovuto solo nei casi in cui tra la cessazione del dipendente (ad es. per risoluzione del rapporto di lavoro) e la nuova iscrizione (non assunzione ma iscrizione) dello stesso per riassunzione o variazione datore di lavoro, intercorra un periodo di tempo inferiore ai 15 (quindici) giorni.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla consultazione del Regolamento Amministrativo di CADIPROF.


Per richiedere l’attribuzione di uno studio professionale già iscritto, devi compilare il secondo foglio del Modulo di attribuzione disponibile sul sito www.cadiprof.it e inviarlo a info@cadiprof.it


La quota contributiva E.BI.PRO./CADIPROF continua ad essere dovuta anche nei periodi di integrazione salariale purché non vi sia una sospensione totale del rapporto di lavoro (cd. “a zero ore”).

Un caso in cui la contribuzione al sistema bilaterale non è dovuta è nei periodi di aspettativa non retribuita richiesta dal lavoratore, la cui attivazione, per permettere la sospensione, va comunicata tempestivamente agli uffici amministrativi della CADIPROF.


In caso di variazione del legale rappresentante bisognerà darne comunicazione agli uffici amministrativi di CADIPROF e di Gestione Professionisti per e-mail o contattando i rispettivi centralini.


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