Prestazioni

Congedo parentale

Congedo parentale

DEL PADRE O DEL MONOGENITORE
(ex astensione facoltativa)

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

A partire dal 23 giugno 2025, è prevista un’indennità settimanale aggiuntiva al congedo parentale (ex astensione facoltativa fruita ai sensi del Titolo XX “Tutela della maternità e della paternità” del CCNL Studi e Attività Professionali).
L’indennità aggiuntiva è da anticipare una tantum in busta paga dal datore di lavoro, in misura pari a 100 euro (cento euro) lordi per ogni settimana di congedo parentale fruito, fino a un massimo pro capite totale di 1.200 euro (milleduecento euro), nei seguenti casi:

  1. In caso di fruizione del congedo parentale del padre (ex astensione facoltativa) è previsto un contributo aggiuntivo di € 100,00/settimana per un massimo di 12 (dodici) settimane entro il compimento del terzo anno di età del bambino;
  2. In caso di fruizione del congedo parentale del genitore vedovo/a o unico/a affidatario/a (ex astensione facoltativa), è previsto un contributo aggiuntivo di € 100,00/settimana per un massimo di 12 (dodici) settimane entro il compimento del terzo anno di vita/ingresso in famiglia del bambino

 

CHI PUÒ ACCEDERE ALL’INCENTIVO?

I lavoratori dipendenti che rientrino in una delle due categorie sopra descritte, assunti con il CCNL Studi e Attività Professionali:

  • i cui datori di lavoro siano in regola con i contributi alla bilateralità di settore (C.A.DI.PROF./ E.BI.PRO.);
  • che siano in forza presso lo studio al momento della richiesta;
  • e che abbiano maturato un’anzianità minima di iscrizione e contribuzione di 6 (sei) mesi continuativi al momento della richiesta

 

QUAL È LA MISURA DELL’INCENTIVO?

100 euro (cento euro) lordi a settima per un massimo di € 1.200,00 pro capite in un’unica soluzione (una tantum).

 

CHI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA?

Il datore di lavoro del dipendente a favore del quale si richiede l’indennità.

 

COME?

Il datore di lavoro deve presentare la domanda esclusivamente attraverso la procedura on-line, accedendo all’Area Riservata con le proprie credenziali (account “Professionista DDL”).

Il datore di lavoro deve osservare ogni passaggio del seguente specifico iter procedurale:

Richiesta preliminare
Primo passaggio – tramite l’Area Riservata, il datore di lavoro deve inviare per conto del proprio dipendente una richiesta preliminare ad E.BI.PRO. accompagnata dalla documentazione utile per valutare la sussistenza dei requisiti (stato di famiglia, certificato di nascita del bambino o autocertificazione stato civile e le buste paga con evidenza della fruizione del congedo parentale fino ad un massimo di 12 settimane).

Autorizzazione E.BI.PRO.
Secondo passaggio – valutata con esito positivo la richiesta preliminare, segue autorizzazione di E.BI.PRO. all’anticipo da parte del datore di lavoro della somma riconosciuta.

Anticipazione del datore di lavoro
Terzo passaggio – ottenuta l’autorizzazione, il datore di lavoro anticipa la somma al dipendente interessato con l’inserimento di specifica voce nella prima busta paga utile dello stesso

Prova di avvenuto pagamento
Quarto passaggio – entro massimo 3 (tre) mesi dall’anticipazione, presentazione da parte del datore di lavoro ad E.BI.PRO. della busta paga indicante la somma anticipata così come autorizzata da E.BI.PRO.

Rimborso E.BI.PRO.
Quinto passaggio – liquidazione da parte di E.BI.PRO. al datore di lavoro, della somma anticipata.

 

COSA ALLEGARE?

Al primo passaggio (“Richiesta preliminare”) dell’iter procedurale, devono essere allegati i seguenti documenti:

  • stato di famiglia (caso A – Congedo parentale del padre) o autocertificazione stato civile (caso B – congedo parentale del monogenitore);
  • certificato di nascita del bambino;
  • Tutte le buste paga attestanti la fruizione del congedo parentale.

 

Al quarto passaggio (“Prova di avvenuto pagamento”) dell’iter procedurale, una volta autorizzato il datore di lavoro all’anticipo, devono essere allegati gli ulteriori seguenti documenti:

  • Copia della busta paga indicante l’anticipo della somma complessiva da parte del datore di lavoro

 

QUANDO?

Per la presentazione della domanda non è prevista alcuna finestra temporale annuale.
Il datore di lavoro deve presentare una sola domanda cumulando nella stessa i cedolini paga indicanti i congedi fruiti fino ad un massimo di 12 settimane.
Il datore di lavoro può presentare la busta paga (quarto passaggio iter procedurale), indicante la somma anticipata in un’unica soluzione così come autorizzata da E.BI.PRO., entro e non oltre 3 (tre) mesi dall’anticipo avvenuto con la stessa.

 

ISTRUTTORIA

Le domande vengono evase secondo l’ordine cronologico di presentazione.
E.BI.PRO., previa verifica della regolarità contributiva del datore di lavoro e della documentazione richiesta, provvede all’approvazione della domanda e successiva liquidazione del rimborso entro 120 giorni (4 mesi) dalla data di presentazione della stessa.
Sospensione documentale della domanda: In caso di documentazione illeggibile, criptata, incompleta o non conforme, la domanda viene sospesa concedendo al datore di lavoro un termine di 10 (dieci) giorni al fine di integrare la pratica.
Qualora vengano prodotte le integrazioni richieste, il termine di 120 giorni decorre dalla data di caricamento delle stesse in piattaforma. Decorso il termine in assenza di riscontro, la richiesta verrà respinta.
Sospensione per debito della domanda: In caso di irregolarità contributiva la domanda viene sospesa, con conseguente assegnazione al datore di lavoro di un congruo termine ai fini della regolarizzazione. Qualora venga corrisposto il saldo, il termine di 120 giorni decorre dalla data di pagamento degli arretrati. Decorso il termine in assenza di riscontro, la richiesta verrà respinta.

 

LIQUIDAZIONE

E.BI.PRO., previo il buon esito dell’istruttoria, provvede alla liquidazione dell’incentivo entro 120 giorni dalla data di presentazione (4 mesi).
La liquidazione dell’incentivo avviene al datore di lavoro, per le somme anticipate al dipendente, mediante bonifico bancario sul conto corrente le cui coordinate bancarie vengono indicate in sede di compilazione telematica della domanda.

Data ultima revisione: 14 dicembre 2024