Prestazioni
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Per il datore di lavoro
Per il lavoratore dipendente
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A partire dal 23 giugno 2025, è prevista un’indennità settimanale aggiuntiva al congedo parentale (ex astensione facoltativa fruita ai sensi del Titolo XX “Tutela della maternità e della paternità” del CCNL Studi e Attività Professionali).
L’indennità aggiuntiva è da anticipare una tantum in busta paga dal datore di lavoro, in misura pari a 100 euro (cento euro) lordi per ogni settimana di congedo parentale fruito, fino a un massimo pro capite totale di 1.200 euro (milleduecento euro), nei seguenti casi:
I lavoratori dipendenti che rientrino in una delle due categorie sopra descritte, assunti con il CCNL Studi e Attività Professionali:
100 euro (cento euro) lordi a settima per un massimo di € 1.200,00 pro capite in un’unica soluzione (una tantum).
Il datore di lavoro del dipendente a favore del quale si richiede l’indennità.
Il datore di lavoro deve presentare la domanda esclusivamente attraverso la procedura on-line, accedendo all’Area Riservata con le proprie credenziali (account “Professionista DDL”).
Il datore di lavoro deve osservare ogni passaggio del seguente specifico iter procedurale:
Richiesta preliminare Autorizzazione E.BI.PRO. Anticipazione del datore di lavoro Prova di avvenuto pagamento Rimborso E.BI.PRO. |
Al primo passaggio (“Richiesta preliminare”) dell’iter procedurale, devono essere allegati i seguenti documenti:
Al quarto passaggio (“Prova di avvenuto pagamento”) dell’iter procedurale, una volta autorizzato il datore di lavoro all’anticipo, devono essere allegati gli ulteriori seguenti documenti:
Per la presentazione della domanda non è prevista alcuna finestra temporale annuale.
Il datore di lavoro deve presentare una sola domanda cumulando nella stessa i cedolini paga indicanti i congedi fruiti fino ad un massimo di 12 settimane.
Il datore di lavoro può presentare la busta paga (quarto passaggio iter procedurale), indicante la somma anticipata in un’unica soluzione così come autorizzata da E.BI.PRO., entro e non oltre 3 (tre) mesi dall’anticipo avvenuto con la stessa.
Le domande vengono evase secondo l’ordine cronologico di presentazione.
E.BI.PRO., previa verifica della regolarità contributiva del datore di lavoro e della documentazione richiesta, provvede all’approvazione della domanda e successiva liquidazione del rimborso entro 120 giorni (4 mesi) dalla data di presentazione della stessa.
Sospensione documentale della domanda: In caso di documentazione illeggibile, criptata, incompleta o non conforme, la domanda viene sospesa concedendo al datore di lavoro un termine di 10 (dieci) giorni al fine di integrare la pratica.
Qualora vengano prodotte le integrazioni richieste, il termine di 120 giorni decorre dalla data di caricamento delle stesse in piattaforma. Decorso il termine in assenza di riscontro, la richiesta verrà respinta.
Sospensione per debito della domanda: In caso di irregolarità contributiva la domanda viene sospesa, con conseguente assegnazione al datore di lavoro di un congruo termine ai fini della regolarizzazione. Qualora venga corrisposto il saldo, il termine di 120 giorni decorre dalla data di pagamento degli arretrati. Decorso il termine in assenza di riscontro, la richiesta verrà respinta.
E.BI.PRO., previo il buon esito dell’istruttoria, provvede alla liquidazione dell’incentivo entro 120 giorni dalla data di presentazione (4 mesi).
La liquidazione dell’incentivo avviene al datore di lavoro, per le somme anticipate al dipendente, mediante bonifico bancario sul conto corrente le cui coordinate bancarie vengono indicate in sede di compilazione telematica della domanda.
Data ultima revisione: 14 dicembre 2024