Prestazioni

Indennità di accompagnamento INPS

Indennità di accompagnamento INPS

Oggetto della prestazione

A partire dal 23 giugno 2025, è previsto un contributo rivolto ai lavoratori dipendenti con familiari che siano già percettori, per uno stato comprovato di inabilità totale, dell’indennità di accompagnamento INPS ex. L. 18/1980 in corso di validità al momento della domanda. Nello specifico i familiari del dipendente per i quali si può presentare domanda, sono unicamente i seguenti:

padre/madre, figlio/figlia, fratello/sorella, marito/moglie, parte dell’unione civile e/o parte della coppia di fatto come da attestazione dell’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza, come definiti della normativa vigente.

Chi può accedere all’incentivo?

I lavoratori dipendenti assunti con il CCNL Studi e Attività Professionali:

  • i cui datori di lavoro siano in regola con i contributi alla bilateralità di settore (C.A.DI.PROF./ E.BI.PRO.);
  • che siano in forza presso lo studio al momento della richiesta;
  • e che abbiano maturato un’anzianità minima di iscrizione e contribuzione di 6 (sei) mesi continuativi al momento della richiesta.

Qual è la misura dell’incentivo?

L’importo del contributo è in misura fissa ed è pari a 500 euro (cinquecento euro).
La misura può essere riconosciuta solamente due volte nel l’arco dell’intera iscrizione del dipendente alla bilateralità di settore.

Chi deve presentare la domanda?

Il datore di lavoro del dipendente a favore del quale si richiede il contributo.

Come?

Il datore di lavoro deve presentare la domanda esclusivamente attraverso la procedura on-line, accedendo all’Area Riservata con le proprie credenziali (account “Professionista DDL”).
Il datore di lavoro deve osservare ogni passaggio del seguente specifico iter procedurale:

Richiesta preliminare
Primo passaggio – tramite l’Area Riservata, il datore di lavoro deve inviare per conto del proprio dipendente una richiesta preliminare ad E.BI.PRO. accompagnata dalla documentazione utile per valutare la sussistenza dei requisiti (certificazione dello stato del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in corso di validità al momento della domanda e autocertificazione del grado di parentela).

Autorizzazione E.BI.PRO.
Secondo passaggio – valutata con esito positivo la richiesta preliminare, segue autorizzazione di E.BI.PRO. all’anticipo da parte del datore di lavoro della somma riconosciuta.

Anticipazione del datore di lavoro
Terzo passaggio – ottenuta l’autorizzazione, il datore di lavoro anticipa la somma al dipendente interessato con l’inserimento di specifica voce nella prima busta paga utile dello stesso.

Prova di avvenuto pagamento
Quarto passaggio – entro massimo 3 (tre) mesi dall’anticipazione, presentazione da parte del datore di lavoro ad E.BI.PRO. della busta paga indicante la somma anticipata così come autorizzata da E.BI.PRO.

Rimborso E.BI.PRO.
Quinto passaggio – liquidazione da parte di E.BI.PRO. al datore di lavoro, della somma anticipata.

 

Cosa allegare?

Al primo passaggio (“Richiesta preliminare”) dell’iter procedurale, devono essere allegati i seguenti documenti:

  • Certificazione dello stato del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento,
  • Autocertificazione del grado di parentela (clicca qui per scaricare il modello prestampato).

Al quarto passaggio (“Prova di avvenuto pagamento”) dell’iter procedurale, una volta autorizzato il datore di lavoro all’anticipo, devono essere allegati gli ulteriori seguenti documenti:

  • Copia della busta paga indicante l’anticipo del contributo

Quando?

Per la presentazione della domanda non è prevista alcuna finestra temporale annuale.
Il datore di lavoro può presentare la busta paga (quarto passaggio iter procedurale), indicante la somma anticipata così come autorizzata da E.BI.PRO., entro e non oltre 3 (tre) mesi dall’anticipo avvenuto con la stessa.

Istruttoria

Le domande vengono evase secondo l’ordine cronologico di presentazione.
E.BI.PRO., previa verifica della regolarità contributiva del datore di lavoro e della documentazione richiesta, provvede all’approvazione della domanda e successiva liquidazione del rimborso entro 120 giorni (4 mesi) dalla data di presentazione della stessa.
Sospensione documentale della domanda: In caso di documentazione illeggibile, criptata, incompleta o non conforme, la domanda viene sospesa concedendo al datore di lavoro un termine di 10 (dieci) giorni al fine di integrare la pratica.
Qualora vengano prodotte le integrazioni richieste, il termine di 120 giorni decorre dalla data di caricamento delle stesse in piattaforma. Decorso il termine in assenza di riscontro, la richiesta verrà respinta.
Sospensione per debito della domanda: In caso di irregolarità contributiva la domanda viene sospesa, con conseguente assegnazione al datore di lavoro di un congruo termine ai fini della regolarizzazione. Qualora venga corrisposto il saldo, il termine di 120 giorni decorre dalla data di pagamento degli arretrati. Decorso il termine in assenza di riscontro, la richiesta verrà respinta.

Liquidazione

E.BI.PRO., previo il buon esito dell’istruttoria, provvede alla liquidazione dell’incentivo entro 120 giorni dalla data di presentazione (4 mesi).
La liquidazione dell’incentivo avviene al datore di lavoro, per le somme anticipate al dipendente, mediante bonifico bancario sul conto corrente le cui coordinate bancarie vengono indicate in sede di compilazione telematica della domanda.

Data ultima revisione: 14 dicembre 2024