Prestazioni

Permessi studio

REGOLAMENTO RIMBORSO PERMESSI STUDIO

Art. 1 – Intervento di E.BI.PRO.

E.BI.PRO. nei limiti delle risorse stanziate, eroga nella misura massima di 40 ore annue un rimborso a favore del datore di lavoro pari al 100% della retribuzione derivante dalla fruizione dei permessi studio da parte dei lavoratori frequentanti una delle due seguenti tipologie di Corsi:

 

a)      Corsi di studio (Scuole primarie e secondarie, Università, Master) di cui all’art. 109 n. 1 del CCNL diversi dalla formazione e dall’aggiornamento professionale.

 

b)      Corsi di formazione professionale o di aggiornamento professionale finanziati da Fondoprofessioni (identificati con un univoco numero di protocollo).

 

E.BI.PRO eroga il contributo al datore di lavoro che sia in regola con i versamenti alla bilateralità di settore (C.A.DI.PROF. / E.BI.PRO.) e abbia un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della concessione delle ore a cui si riferisce la richiesta.
La domanda può essere presentata, per ciascun dipendente, una sola volta l’anno alternativamente per uno dei due percorsi formativi sopra indicati.
Il presente regolamento si applica alle domande di rimborso dei permessi studio concessi a partire dall’anno 2021

 

Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del contributo

 

a)      Corsi di studio (Scuole primarie e secondarie, Università, Master)

 

la domanda deve essere presentata ad E.BI.PRO., in unica soluzione, accedendo con le proprie credenziali nell’apposita sezione dell’Area Riservata, dal mese di gennaio al mese di giugno dell’anno successivo a quello di fruizione dei permessi, (es: per i permessi concessi nel 2021 le richieste di rimborso devono essere inoltrate da gennaio 2022 a giugno 2022).
Il contributo è annuale per anno civile (01 gennaio-31 dicembre).

 

Alla domanda devono essere allegati:

 

  • Copia del certificato di iscrizione e frequenza al corso di studio;
  • Copia dei prospetti di paga attestanti la fruizione da parte del lavoratore studente dei suddetti permessi, registrati sul Libro Unico del Lavoro con apposita causale “permessi studio”;

 

b)    Corsi di formazione professionale o di aggiornamento professionale finanziati da Fondoprofessioni:

 

  • iniziati e conclusi nell’anno civile (01 gennaio-31 dicembre):
    la domanda deve essere presentata ad E.BI.PRO., in unica soluzione, accedendo con le proprie credenziali nell’apposita sezione dell’Area Riservata, dal mese di gennaio al mese di giugno dell’anno successivo a quello di fruizione dei permessi, (es: per i permessi concessi nel 2021 le richieste di rimborso devono essere inoltrate da gennaio 2022 a giugno 2022).
    Il contributo è annuale
  • oggetto di progetti formativi pluriennali (iniziati e conclusi in anni diversi):
    la domanda deve essere presentata ad E.BI.PRO., in unica soluzione, accedendo con le proprie credenziali nell’apposita sezione dell’Area Riservata, dal mese di gennaio al mese di giugno dell’anno successivo a quello in cui si è conclusa la formazione (es: per i permessi per la formazione conclusasi nel 2021 le richieste di rimborso si inoltrano da gennaio 2022 a giugno 2022).
    Il termine di scadenza per la presentazione della domanda tiene conto pertanto dell’anno di conclusione della formazione pluriennale.
    Il contributo è annuale e l’anno di riferimento per il rimborso è quello in cui si presenta la domanda

 

Alla domanda devono essere allegati:

  • Copia dell’attestato di partecipazione finale al corso professionale o di aggiornamento professionale;
  • Copia dei prospetti di paga attestanti la fruizione da parte del lavoratore studente dei suddetti permessi, registrati sul Libro Unico del Lavoro con apposita causale “permessi studio”;

 

Le domande inoltrate fuori dai tempi previsti e che non riportino apposita causale sopracitata si riterranno automaticamente respinte.
In caso di incompletezza della documentazione trasmessa il datore di lavoro sarà invitato a regolarizzare la domanda entro 10 giorni lavorativi dalla valutazione della stessa, termine decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo. E.BI.PRO. si riserva inoltre di richiedere eventuali documenti integrativi.
E.BI.PRO. accolta la richiesta, provvederà all’erogazione della misura entro 4 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.
Il richiedente riceverà comunicazione solamente in caso di diniego o sospensione della pratica.

 

Art. 3 – Condizioni generali

Sono beneficiari della prestazione gli studi professionali in regola con i contributi alla bilateralità di settore (C.A.DI.PROF. ed E.BI.PRO).
La regolarità della contribuzione ad E.BI.PRO. presuppone la continuità ed il corretto pagamento delle somme previste dal CCNL dal momento del primo versamento e che il dipendente per cui si presenta istanza risulti in forza presso lo studio al momento della richiesta.
In caso di irregolarità contributive e/o amministrative le erogazioni verranno sospese in attesa di sistemazione, con conseguente assegnazione di un congruo termine ai fini della regolarizzazione, decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo.
E.BI.PRO. si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere documentazione in originale e/o integrativa e/o di verificare i dati e le dichiarazioni riportate nei documenti costituenti le pratiche. In caso di discordanza, fatte salve ulteriori azioni legali, decade il diritto alle prestazioni e l’iscritto sarà tenuto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute.

Data ultima revisione: 1 marzo 2024