Prestazioni

Trattamento economico di malattia

Trattamento economico di malattia

Nell’ipotesi di lavoratori colpiti da patologie di rilevante gravità, il datore di lavoro, nell’ambito del periodo di comporto aggiuntivo a quello ordinario, deve garantire il 100% della retribuzione di fatto nel 7°, 8° e 9° mese di malattia come stabilito dal CCNL Studi Professionali in materia di trattamento economico di malattia.

 

EBIPRO sostiene lo studio professionale restituendo l’importo della retribuzione percepita dal dipendente nell’ultimo mese di comporto aggiuntivo.

 

 

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